DECRETO del 27/04/2018 Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione,cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delleimprese sociali. (Decreto n. 50/2018). (18A04185)
Pubblicato su: G.U. n. 139 del 18/06/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, che prevede che gli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda debbano essere posti in essere in conformita' alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore; Ritenuto pertanto di procedere alla definizione delle predette disposizioni; Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 20 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalita' con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Alle societa' cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile. 2. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto si applicano limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto art. 1 del decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto. 3. Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di sottoscrizione e' attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalita' consentite dalla legge. Versione PDF |