DELIBERA del 23/05/2018 Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita'per l'anno 2018. (Delibera n. 27171). (18A04171)
Pubblicato su: G.U. n. 138 del 16/06/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 23 maggio 2018; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; Visto il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorita', al fine di limitare quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l'Autorita' ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016 la quale ha confermato che per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la quale ha ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo dello 0,025 per mille, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Ritenuto di dover adottare, come previsto dall'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, le «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» e le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» per l'anno 2018, al fine di fornire indicazioni alle societa' tenute al pagamento; Delibera: a) di approvare il documento recante «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2018» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato A); b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2018» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato B); La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Roma, 23 maggio 2018 Il presidente: Muscolo Il segretario generale: Chieppa Versione PDF |