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DELIBERA del 23/05/2018
Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita'per l'anno 2018. (Delibera n. 27171). (18A04171)

Pubblicato su: G.U. n. 138 del 16/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 23 maggio 2018;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione,
all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede
mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di
capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n.
287/1990
e che la soglia massima di contribuzione a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura
minima;
Visto il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente
all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle
modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di
contribuzione di cui al comma 7-ter;
Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il
contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato
fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990
nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi
totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorita', al fine di limitare
quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato
una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille
rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura
dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la
quale l'Autorita' ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del
contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla
legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016 la quale
ha confermato che per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma
7-quater della legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella
misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo
bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa'
di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n.
287/1990
;
Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la quale ha
ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della
legge n. 287/1990, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo
nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16
della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha
ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della
legge n. 287/1990, il contributo dello 0,025 per mille, fissandolo
nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante
dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16
della legge n. 287/1990;
Ritenuto di dover adottare, come previsto dall'art. 10, comma
7-quater della legge n. 287/1990, le «Modalita' di contribuzione agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato» e le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato» per l'anno 2018, al fine di fornire indicazioni alle
societa' tenute al pagamento;

Delibera:

a) di approvare il documento recante «Modalita' di contribuzione
agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato per l'anno 2018» allegato alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante (allegato A);
b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al
versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2018» allegato
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
(allegato B);
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 23 maggio 2018

Il presidente: Muscolo
Il segretario generale: Chieppa


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