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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 67 del 23/04/2018
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente criteri e modalita'di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delleregioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative delpotere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da partedelle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.(18G00089)

Pubblicato su: G.U. n. 135 del 13/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012,
che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa
legge;
Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che
disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali e, in particolare, il comma 5 che rinvia
l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante modifiche alla legge
24 dicembre 2012, n. 243
, in materia di equilibrio dei bilanci delle
regioni e degli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2017, n. 21
, recante regolamento in materia di criteri e
modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 243
, in materia di ricorso all'indebitamento da
parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita'
attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o
ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 16, del citato decreto
Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, che istituisce
un Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
novembre 2017, n. 207, recante criteri e modalita' di attuazione
dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in
materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli
enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n.
252, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - 13
dicembre 2017, n. 50;
Ritenuto necessario integrare la disciplina relativa
all'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017;
Considerato necessario modificare, a seguito della citata sentenza
della Corte costituzionale n. 252 del 2017, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, eliminando la disciplina
concernente le modalita' attuative del potere sostitutivo dello
Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 21 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 gennaio 2018;
Acquisito il parere della 5ª commissione parlamentare del Senato
della Repubblica, espresso in data 17 gennaio 2018;
Considerato che la V commissione parlamentare della Camera dei
deputati non ha espresso il parere nel termine prescritto;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21


1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio
2017, n. 21
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, sono soppresse le parole: «, ivi incluse le
modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano»;
b) nel preambolo, all'ottavo «Visto», sono soppresse le parole: «,
ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello
Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano»;
c) nel preambolo, dopo le parole: «Ravvisata l'opportunita' di
procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri al fine di definire i criteri e le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10 della legge n.
243 del 2012» sono soppresse le seguenti: «, ivi incluse le modalita'
attuative del potere sostitutivo dello Stato»;
d) all'articolo 2, il comma 16 e' abrogato;
e) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali).
- 1. E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica,
l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito
denominato "Osservatorio", per il monitoraggio dell'attuazione
dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese
e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti
da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili.
3. L'Osservatorio e' presieduto dall'Ispettore generale capo
dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed e'
composto dai seguenti componenti effettivi:
a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI).
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su designazione delle
amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la
stessa procedura e' nominato un componente supplente per ciascuna
delle categorie indicate nel comma 3.
5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica
quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati per piu'
di due mandati.
6. L'incarico di componente dell'Osservatorio e' a titolo gratuito
e non comporta alcun emolumento, indennita', gettone o compenso
comunque denominato.
7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle
attivita' dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati.
8. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato
Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.
9. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio e' presieduto
da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle
finanze, designato dal Presidente.
10. Alle riunioni partecipano, anche in modalita' telematica, i
componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel
caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere
sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione e'
comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque
assistere alle riunioni.
11. Alle riunioni possono intervenire, previa autorizzazione del
Presidente, i collaboratori dei componenti titolari ed esperti
esterni espressamente invitati.
12. Le riunioni sono valide quando e' presente almeno la meta' dei
componenti dell'Osservatorio.
13. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale
di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno
riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
14. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.
15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella
riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma
con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via
posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa
documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a
disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale
almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.
16. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione
avvalendosi della Segreteria di cui al comma 13.
17. L'Osservatorio richiede alle amministrazioni dello Stato, agli
enti territoriali e alle associazioni in esso rappresentate i dati
concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie
all'assolvimento dei propri compiti.
18. L'Osservatorio richiede ad altre istituzioni pubbliche o
private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali
ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine
per la loro trasmissione.
19. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese
regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari
finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e
le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:
a) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti
beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
b) capacita' di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale
(spazi finanziari disponibili/entrate finali);
c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti
anno n-l rispetto ad anno n);
d) tempestivita' dei pagamenti in conto capitale;
e) tempi medi di realizzazione delle opere.
20. L'Osservatorio puo' introdurre ulteriori indicatori di
monitoraggio.
21. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito
dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 19, completa di
indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo
degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli
investimenti. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
22. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a
favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla
realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A
tal fine, anche mediante accordi:
a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia
tra Governo, regioni ed enti locali del proprio territorio
finalizzata al rilancio degli investimenti;
b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti
territoriali;
c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle
informazioni con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni
interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di
approfondimento;
d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni
dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni
rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno
utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.»;
f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


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