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DECRETO del 18/04/2018
Definizione delle procedure di presentazione della domanda dipensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e diverifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'enteprevidenziale. (18A04023)

Pubblicato su: G.U. n. 134 del 12/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE


Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
, in materia di dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta';
Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante le modalita' di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e la disciplina delle comunicazioni obbligatorie al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di
lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2007, n. 299, in materia di comunicazioni obbligatorie telematiche
dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122
, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010,
che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i
requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto
previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335
, nonche' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per
cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori
di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi
dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214
, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al
successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito
anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito
contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'art.
24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento
alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'art.
12 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017,
la quale stabilisce che la disposizione del precedente comma 147 si
applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni
nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui
all'allegato B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari
ad almeno 30 anni;
Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale
prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, siano disciplinate le modalita' attuative dell'art.
1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo
all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B
e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al
beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte
dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1,
commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto, tra
l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle
caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma
179, lettera d), della legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
maggio 2017, n. 87, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1,
commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto, tra
l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle
caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma
199, lettera d);
Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017
prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con riguardo
da un lato all'ulteriore specificazione delle professioni di
all'allegato B della legge, dall'altro alle procedure di
presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;
Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede
che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di
cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad
applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del
medesimo articolo;
Visto l'art. 1, comma 150, della legge n. 205 del 2017, che
stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai
soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di
cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016;
Verificata la particolare complessita' delle modalita' attuative da
disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione
alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio
e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente
previdenziale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2018, con il quale si e' proceduto, ai sensi dell'art. 1,
comma 153, della legge n. 205 del 2017, a specificare ulteriormente
le professioni di cui all'allegato B della predetta legge, anche ai
fini di quanto stabilito al successivo comma 163 e della immediata
tutela delle platee di lavoratori interessate dal beneficio;
Ritenuto di dover adottare, a completamento di quanto previsto
dall'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, un decreto
contenente la disciplina delle modalita' attuative dei precedenti
commi 147 e 148, con la definizione delle procedure di presentazione
della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza
dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Decreta:

Art. 1


Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 153, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di
presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione
del beneficio di cui all'art. 1, commi 147 e 148, della predetta
legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte
dell'ente previdenziale.


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