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DECRETO del 10/05/2018
Accorpamento del Comune di Marsciano al territorio limitrofo dellacircoscrizione giudiziaria dell'Ufficio del giudice di pace di Todi.(18A04028)

Pubblicato su: G.U. n. 134 del 12/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i
tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della
Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso
allegata;
Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformita'
delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali
variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra
l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la
tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148
», con cui sono stati soppressi gli Uffici del
Giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso
provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come
specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato
sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con
l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la
circoscrizione giudiziaria degli Uffici del Giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro,
possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di pace,
con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la
soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente
«Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155
e la tabella A allegata al Regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata
alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle
tabelle di cui agli allegati V,VI e VII dello stesso decreto
legislativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente
«Individuazione delle sedi degli Uffici del Giudice di pace ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive
variazioni, con cui all'esito della decorrenza dei termini perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono
state determinate le sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenute
con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di
prossimita';
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015, n. 49;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156
, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo
la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati
tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane,
di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento,
anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel
circondario di un unico Tribunale;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, e successive
variazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n.
179, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace
specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento;
Considerato che con nota del 2 maggio 2018, i Comuni di Todi e
Marsciano, facendo seguito alle istanze presentate in data 29 aprile
2013, 18 aprile 2014 e 1° dicembre 2015, hanno reiterato la richiesta
di accorpare il territorio del Comune di Marsciano, attualmente
compreso nella giurisdizione della sede circondariale di Spoleto,
all'Ufficio del giudice di pace di Todi, mantenuto con oneri a carico
degli enti locali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
156/2012;
Valutato che la richiesta, riferendosi a territori limitrofi
compresi nel medesimo circondario di Tribunale, risulta conforme al
quadro normativo di riferimento sotto il profilo dell'assetto
territoriale realizzabile ai sensi del decreto-legge del 31 dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla citata legge n.
11/2015
ed e', altresi', coerente con i parametri dimensionali
individuati, per la giustizia di prossimita', con il citato
decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011;
Rilevato che la modesta distanza tra i Comuni interessati consente
di ritenere condivisibile l'istanza anche in funzione del
conseguimento, a beneficio dell'utenza e degli operatori di settore
interessati, di una maggiore fruibilita' del servizio giustizia
presso la sede di Todi;
Acquisito il parere al riguardo dell'ufficio legislativo;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra evidenziato, procedere
all'accorpamento del territorio del Comune di Marsciano alla
circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Todi;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il territorio del Comune di Marsciano, attualmente incluso
nella circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Spoleto, e'
accorpato al territorio limitrofo della circoscrizione giudiziaria
dell'ufficio del Giudice di pace di Todi.


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