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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 24/04/2018
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumereunita' di personale, in favore di varie amministrazioni. (18A04034)

Pubblicato su: G.U. n. 134 del 12/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018;
Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le
amministrazioni, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 90
del 2014, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al
25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato
nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al
presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
;
Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui «Qualora per ciascun ente
le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute
nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori
all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con
quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino
al raggiungimento dell'unita'»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le
assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in
particolare l'art. 20, comma 1, 2 e 3, concernente il superamento del
precariato nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare del 23 novembre 2017, n. 3 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto
«Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e
superamento del precariato»;
Vista la circolare del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto
«Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre
2017, n. 3»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018
sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
Ritenuta la necessita' di autorizzare, per le amministrazioni di
cui all'art. 3, comma l, del decreto-legge n. 90 del 2014, le
assunzioni di cui al succitato art. 20 del decreto legislativo n. 75
del 2017 con le modalita' dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
;
Visto, altresi', l'art. 6, comma 4, del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni
statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato
annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le
finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano
triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e' approvato secondo
le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;
Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma l, del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui
all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art.
1, comma 1148, lett. a) con il quale si dispone che l'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici delle amministrazioni soggette a
limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2018,
ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione
dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior
durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art.
1, comma 1148, lett. d) che ha modificato l'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il quale si dispone che il
termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014, 2015 e 2016, previste dall'art. 3, commi l e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-bis e
13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2018;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
, e successive modificazioni, e' subordinata alla
verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio
2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza;
Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del
2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento
dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, e successive modificazioni, si
svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di
imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994,
previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni a tempo indeterminato;
Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere
alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di
reclutamento e selezione»;
Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dal decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, fermo
restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree
interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, con il quale
e' stata disposta la riorganizzazione dell'Associazione italiana
della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183;
Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11
, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre
2015 n. 208
;
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito
del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il
suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle
modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione
dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le
procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle
facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni
2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia
prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di
ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni
interessate»;
Ritenuto, in assenza della comunicazione dell'elenco di cui al
predetto art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 219 del 2016,
che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno
mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di
garantire l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo
indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il suddetto personale;
Visto l'art. 1, comma 302, della legge 27 dicembre 2017 n. 205,
secondo cui «Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione
ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la
professionalita' acquisita dal personale in servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno e'
autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere
a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per
cento del totale delle unita' in servizio per ciascuna annualita'
2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con
riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno
2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante
utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'art.
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad
euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere
dall'anno 2019, a valere sulle facolta' assunzionali
dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente»;
Preso atto delle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni
finalizzate alla deroga di cui all'art. 4, comma 3-sexies, del
decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire
nuovi concorsi devono garantire il rispetto dei punti a) e b)
dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha modificato
l'art. 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178
, sostituendo le parole «secondo periodo» con
le parole «terzo periodo»;
Considerato che, in virtu' della modifica al citato art. 6, comma
6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, apportata dal predetto
decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della CRI, collocato in
mobilita', ai sensi del l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad
essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in
godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente
natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di
destinazione, come assegno ad personam riassorbibile in caso di
adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del
trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva
correlati ad obiettivi;
Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento;
Considerato che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non
dirigente del comparto Funzioni centrali, trovano copertura ai sensi
dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni e che conseguentemente i
budgets assunzionali riferiti al citato personale e relativi agli
anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati al fine di
rendere omogeneo il valore finanziario delle cessazioni con quello
delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall'anno 2018
a parita' di inquadramento al fine di non alterare il tasso di turn
over previsto a normativa vigente;
Tenuto conto, con riferimento alle facolta' di assunzione per gli
anni 2015 e 2016, derivanti dalle cessazioni rispettivamente degli
anni 2014 e 2015, dello stato di avanzamento delle procedure di
ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta
e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del fatto che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno garantire
la copertura degli oneri connessi con la predetta mobilita' a valere,
ove necessario, anche su budget di anni successivi;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione onorevole dott.ssa
Maria Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1


Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad
assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da
cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno
2017 - budget 2018, unita' di personale dirigenziale e non
dirigenziale come da Tabella l allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.


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