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DECRETO del 22/05/2018
Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio 2018, recante:«Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di mercipericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CErelativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con ildecreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35». (18A03937)

Pubblicato su: G.U. n. 131 del 08/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, «Attuazione
della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci
pericolose che abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i correlati
provvedimenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, «Attuazione
della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
3 gennaio 2011, recante autorizzazione alla circolazione nazionale
dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della
classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22
luglio 1930, con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
, di attuazione della direttiva
2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti
internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius
il 3 giugno 1999 ed in particolare l'allegato all'appendice C -
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia
(RID);
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2017 n. 585 -
Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci
pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018);
Vista la direttiva (UE) n. 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie in fase
di recepimento;
Vista la direttiva (UE) n. 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea in fase di recepimento;
Vista la circolare n. 59 del 23 novembre 2017 della Direzione
generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie relativa al
rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto
per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le
materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne
mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container);
Vista la circolare ANSF n. 14110 del 27 dicembre 2017 contenente le
istruzioni operative per l'irrogazione di sanzioni da parte
dell'ANSF;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato rilasciato con nota
prot. CT 18266/2017 sez. VII relativo agli obblighi di accertamento
delle violazioni nell'ambito del trasporto di merci pericolose per
ferrovia;
Vista la direttiva del Ministro prot. n. 238 dell'8 maggio 2018 con
cui sono state date indicazioni per riordinare e regolamentare i
rapporti tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei compiti loro
gia' attribuiti dalla normativa vigente nel trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
Ritenuto di dover dare immediata attuazione alla succitata
direttiva;
Ravvisata la necessita' di garantire un rafforzamento delle
attivita' di controllo e vigilanza in materia di trasporto
ferroviario delle merci pericolose. Cio' anche alla luce delle
direttive europee di recente emanazione ed in fase di recepimento che
hanno inserito nell'ambito di tali direttive nuove figure ed
attribuito specifiche responsabilita' a nuovi soggetti;

Decreta:

Art. 1

Definizioni ed acronimi

Ai fini del presente decreto, si definiscono:
1. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla
convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF),
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
2. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre
1957, e successive modificazioni;
3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
4. codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo
delle merci pericolose, adottato dall'Organizzazione internazionale
marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
5. convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza
dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua
esecuzione;
6. Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed
il personale;
7. ANSF: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
8. RFI: Gestore dell'infrastruttura nazionale;
9. POLFER: Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato -
Servizio polizia ferroviaria.


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