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DECRETO del 16/04/2018
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente ofarmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.(18A03702)

Pubblicato su: G.U. n. 128 del 05/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE


di concerto con


IL MINISTRO PER LO SPORT


Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping»;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello
sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440,
recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44
, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali
ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che
ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario,
nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e
successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 26 luglio 2017, recante «Revisione della
lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel
supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre
2017, n. 206 - Serie generale;
Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale
contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento
delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la
lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA),
pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 29 settembre 2017
ed in vigore dal 1° gennaio 2018;
Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata l'8 marzo 2018, in
seduta straordinaria;
Considerata la necessita' di armonizzare la lista dei farmaci,
delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle
pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista
internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui
all'allegato III parte integrante del presente decreto, il cui
impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14
dicembre 2000, n. 376
- ripartite anche nel rispetto delle
disposizioni della «Convenzione contro il doping, ratificata dalla
legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all'emendamento
all'allegato 1 della "Convenzione internazionale contro il doping
nello sport"», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale
UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26
novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle
sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista
elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal
1° gennaio 2018 e riportata nell'allegato I parte integrante del
presente decreto.
2. La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti
sezioni:
a) sezione 1: classi vietate;
b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e
dei relativi medicinali;
e) sezione 5: pratiche e metodi vietati.
3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente
decreto.


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