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ORDINANZA del 28/05/2018
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dellacontaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle faldeidriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.(Ordinanza n. 519). (18A03866)

Pubblicato su: G.U. n. 128 del 05/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare
l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con
la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde
idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;
Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui la Regione Veneto ha
presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare il Programma degli interventi con i relativi piani
economico-finanziari;
Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018 della Direzione
generale della salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
cui si sottolinea la necessita' di garantire la copertura degli
investimenti relativi agli interventi non finanziati con contributo
pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2018;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, anche in
termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita
nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione degli
interventi da effettuare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a),
b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui in premessa, il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore generale
dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto,
e' nominato commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo
il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi
della Direzione protezione civile e Polizia locale nonche' di altre
direzioni, uffici e strutture della Regione Veneto, della Veneto
Acque S.p.A., dei Consigli di bacino per il servizio idrico
integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e
delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile, anche in qualita' di soggetti attuatori che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse
finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, il Piano degli interventi
emergenziali.
4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali, riferito agli
interventi di cui all'art. 1 della delibera del 21 marzo 2018, deve
contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento - individuato
secondo le tipologie di cui all'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 1 del 2018 - con la relativa durata, nonche'
l'indicazione delle singole stime di costo distinte per annualita'.
Il Piano degli interventi emergenziali, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene
sottoposto all'approvazione del capo del Dipartimento della
protezione civile.
5. Gli interventi di cui al citato Piano sono dichiarati urgenti,
indifferibili e di pubblica utilita'.
6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e
integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa
approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.


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