ORDINANZA del 28/05/2018 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dellacontaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle faldeidriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.(Ordinanza n. 519). (18A03866)
Pubblicato su: G.U. n. 128 del 05/06/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova; Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui la Regione Veneto ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Programma degli interventi con i relativi piani economico-finanziari; Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018 della Direzione generale della salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui si sottolinea la necessita' di garantire la copertura degli investimenti relativi agli interventi non finanziati con contributo pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, anche in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione degli interventi da effettuare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a), b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Veneto; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore generale dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della Direzione protezione civile e Polizia locale nonche' di altre direzioni, uffici e strutture della Regione Veneto, della Veneto Acque S.p.A., dei Consigli di bacino per il servizio idrico integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in qualita' di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Piano degli interventi emergenziali. 4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali, riferito agli interventi di cui all'art. 1 della delibera del 21 marzo 2018, deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento - individuato secondo le tipologie di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 - con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo distinte per annualita'. Il Piano degli interventi emergenziali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene sottoposto all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. 5. Gli interventi di cui al citato Piano sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'. 6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Versione PDF |