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DECRETO del 23/03/2018
Ordinamento della professione di psicologo. (18A03823)

Pubblicato su: G.U. n. 127 del 04/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della
professione di psicologo» e, in particolare l'art. 29 che conferisce
al Ministro della salute l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli
psicologi;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 4, della citata legge n. 3
del 2018, che ha inserito nella richiamata legge n. 56 del 1989
l'art. 01 (Categoria professionale degli psicologi) con il quale la
professione di psicologo e' ricompresa tra le professioni sanitarie
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561
;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005 n.
221
, recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di
composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali,
nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli
psicologi, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4
, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328
e dell'art. 1-septies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7
, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43
»;
Visto il comma 1 dell'art. 20 della legge n. 56 del 1989, come
sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera a), della citata legge n. 3
del 2018 , il quale prevede che le elezioni per il rinnovo dei
consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel
terzo quadrimestre dell'anno di scadenza e che la proclamazione degli
eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre delle stesso anno;
Visto il comma 11 dell'art. 20 della legge n. 56 del 1989, come
sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera b), della citata legge n. 3
del 2018, il quale stabilisce che le votazioni durano da un minimo di
due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita' che
ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli
iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche
geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a
5.000 la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La
votazione e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno
un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti;
Visto l'art. 9, comma 6, della citata legge n. 3 del 2018, che
demanda al Ministro della salute, l'adozione degli atti funzionali
all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6, sentito il
Consiglio nazionale degli psicologi;
Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9, commi 4, 5
e 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
Sentito il Consiglio nazionale degli psicologi in data 21 marzo
2018;

Decreta:

Art. 1

Rinnovo dei Consigli territoriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma 5,
lettera a), della legge 11 gennaio 2018 n. 3, in fase di prima
applicazione le elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine degli
psicologi si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre
dell'anno 2019, coincidente con l'anno di scadenza dell'ultimo dei
Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi in carica alla data
dell'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018.
2. I Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi in essere
alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 rimangono in
carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli territoriali eletti.


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