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DELIBERA del 10/05/2018
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e dellealtre misure da garantire in caso di sciopero del personaledipendente della Societa' Sogei S.p.A. (Delibera n. 18/159).(18A03759)

Pubblicato su: G.U. n. 124 del 30/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

LA COMMISSIONE

Su proposta del commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per
il settore;
Premesso che:
1) la SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.A. (d'ora in
avanti anche «la Societa'»), e' una societa' in house interamente
partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze che eroga
servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite
al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali e,
in particolare, ogni attivita' finalizzata alla realizzazione, allo
sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema
informativo della fiscalita' (ambito fiscalita'), le attivita' di
supporto e gestione dei servizi informatici e ogni altra attivita' di
carattere informatico di competenza del Ministero dell'economia e
delle finanze (ambito economia e finanza pubblica);
2) con delibera n. 15/50 del 23 febbraio 2015, la Commissione, in
relazione alla funzione assolta dalla SOGEI, definita «infrastruttura
critica informatica di interesse nazionale» dal decreto del Ministero
dell'interno del 9 gennaio 2008, ha stabilito che la stessa «si puo'
inquadrare nella categoria dei soggetti attivi, la cui attivita'
istituzionale e' finalizzata allo svolgimento della funzione fiscale.
Tale attivita' presenta un carattere essenziale nell'attuale sistema
di fiscalita' di massa, in quanto strumentale alla fase dei controlli
e dell'istruttoria tributaria, con l'obiettivo di assumere
informazioni ed acquisire elementi di prova rispetto al comportamento
dei contribuenti. Per tale motivo, l'attivita' della SOGEI S.p.A.
puo' essere qualificata come servizio strumentale a sostenere l'agire
amministrativo per il migliore perseguimento degli obiettivi di
efficienza ed efficacia della funzione fiscale. L'eventuale
interruzione del servizio da parte della SOGEI S.p.A. potrebbe
determinare effetti negativi in relazione all'erogazione di un
servizio pubblico (corrispondente alla fase di attuazione delle
prestazioni fiscali), con possibili ricadute anche nei confronti dei
cittadini»;
3) alla luce di tale qualificazione funzionale, la Commissione ha
ritenuto che «le azioni di sciopero eventualmente indette dal
personale dipendente dalla SOGEI S.p.A. debbano essere assoggettate
alla disciplina stabilita dalla legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, al fine di assicurare una idonea garanzia dei diritti
dei cittadini coinvolti dall'esercizio della funzione fiscale»; con
la stessa nota, la Commissione ha invitato le parti sociali ad
avviare un confronto allo scopo di pervenire ad un accordo in materia
di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero delle
suddette attivita';
4) in data 19 giugno 2017, la societa', nell'ambito della procedura
di cui all'art. 1 dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di
regolamentazione del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico,
ha adottato in via unilaterale il Piano delle prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero, con l'indicazione
numerica del contingente minimo di personale da esonerare (198
dipendenti) e le relative qualifiche funzionali, da intendersi come
avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e
le RSU;
5) in data 6 luglio 2017 si e' tenuto un incontro tra la societa' e
la RSU SOGEI per esaminare i criteri ed il numero dei lavoratori
inclusi nel contingente di personale individuato dal citato Piano
delle prestazioni indispensabili;
6) all'esito di tale incontro la RSU, come gia' anticipato con nota
del 23 giugno 2017, ha confermato di non ritenersi soddisfatta dei
chiarimenti forniti dalla SOGEI;
7) in data 25 luglio 2017, presso la sede di Unindustria, si e'
svolto il confronto con le organizzazioni sindacali territoriali sul
Piano delle prestazioni indispensabili;
8) in data 26 luglio 2017, le organizzazioni sindacali Fiom Cgil,
Fim Cisl, Uilm Uil e Ugl Metalmeccanici hanno contestato, con
un'articolata memoria esplicativa, il Piano delle prestazioni
indispensabili adottato in via unilaterale dalla SOGEI e, nel
contempo, hanno chiesto alla Commissione di essere convocate in
audizione ai fini dell'adozione di una regolamentazione provvisoria
delle prestazioni indispensabili, ex art. 13, lettera a), della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
9) in data 27 luglio 2017, anche la societa' ha comunicato alla
Commissione di garanzia l'esito infruttuoso degli incontri svolti con
i sindacati rappresentativi in merito al Piano delle prestazioni
indispensabili;
10) al fine di verificare la reale sussistenza delle condizioni
necessarie al raggiungimento di un accordo quanto piu' ampiamente
condiviso fra le parti sociali, l'Autorita' ha ritenuto necessario
promuovere un tavolo di confronto congiunto attraverso una serie di
audizioni;
11) la prima audizione si e' tenuta in data 14 settembre 2017,
all'esito della quale le parti sociali, dopo essersi confrontate sui
contenuti del Piano delle prestazioni indispensabili adottato in via
unilaterale dalla societa', hanno manifestato l'intenzione di
proseguire il confronto congiunto dinanzi alla Commissione di
garanzia: a tal fine l'autorita' ha chiesto loro di far pervenire
ulteriori osservazioni in merito all'attivita' svolta dalla SOGEI
S.p.A.;
12) in data 30 ottobre 2017, la RSU SOGEI ha trasmesso alla
Commissione di garanzia una nota integrativa (ulteriore rispetto a
quella gia' depositata nel corso dell'audizione del 14 settembre
2017) contenente le osservazioni al Piano delle prestazioni
indispensabili adottato da SOGEI;
13) in data 15 novembre 2017 anche la SOGEI ha trasmesso
all'autorita' una memoria con la quale ha illustrato i servizi
erogati dalla societa' (allegati 12-a Servizi ICT ambito Fiscalita' e
12-b Servizi ICT ambito Economia e finanza pubblica) e i criteri
adottati per l'individuazione del contingente di personale tenuto
alla garanzia delle prestazioni minime indispensabili;
14) in data 13 dicembre 2017, la Commissione di garanzia, anche
alla luce della documentazione acquisita, ha nuovamente convocato in
audizione tutte le parti sociali; l'autorita', al fine di acquisire
ulteriori elementi valutativi, ha chiesto alla SOGEI S.p.A. di
fornire alcune precisazioni sui servizi relativi all'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), sui servizi erogati a
favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel gioco pubblico,
sui servizi connessi all'attivita' della Ragioneria generale dello
Stato, con particolare riferimento alla gestione dell'intero processo
informatizzato del Bilancio dello Stato;
15) in data 22 dicembre 2017, la SOGEI S.p.A. ha trasmesso alla
Commissione di garanzia la documentazione contenente le precisazioni
richieste;
16) dai riscontri offerti in sede di attivita' istruttoria
preliminare, la Commissione ha rilevato una considerevole distanza
tra le parti sociali coinvolte nel confronto: distanza che ha indotto
questa autorita' a ritenere non ipotizzabile il raggiungimento, in
tempi ragionevoli, di un accordo in merito all'adozione di un insieme
di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e
delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni;
17) con delibera n. 18/02, adottata nella seduta dell'11 gennaio
2018, la Commissione ha formulato alle parti sociali una Proposta
sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili, conformemente a quanto previsto dalla legge,
riconoscendo la strumentalita' dell'attivita' svolta dalla SOGEI con
particolare riguardo a determinati servizi e individuando, nel
contempo, il contingente di personale tenuto a garantirne la
continuita' in caso di sciopero;
18) con memoria del 31 gennaio 2018, la SOGEI ha contestato la
proposta nella parte in cui non include tra i servizi essenziali:
1) i servizi connessi al processo informatizzato del Bilancio dello
Stato, nonche' i processi connessi a specifiche procedure
amministrative forniti alla Ragioneria generale dello Stato;
2) i servizi connessi all'esercizio, governo e controllo del gioco
pubblico forniti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
3) i presidi minimi per garantire la goverance dell'infrastruttura
impiantistica del data center SOGEI, nonche' la continuita' del
servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n.
81/2008
;
19) con nota del 31 gennaio 2018, il Ministero dell'economia e
delle finanze ha rappresentato alla Commissione di garanzia la
necessita' di integrare l'elenco delle prestazioni indispensabili
supportate dal sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato, relativamente ai processi di formazione del Bilancio dello
Stato. Secondo l'amministrazione, infatti, «l'interruzione del
servizio per i suddetti sistemi avrebbe come conseguenza, oltre al
danno economico per gli operatori economici, anche il mancato
rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa europea, con
conseguente applicazione di interessi moratori a carico delle
amministrazioni ed enti inadempienti, nonche' il rischio di apertura
di procedura di infrazioni UE nei confronti dell'Italia»;
20) con nota del 2 febbraio 2018, anche le organizzazioni sindacali
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Ugl Metalmeccanici hanno trasmesso le
proprie osservazioni che si sintetizzano qui di seguito:
a) con riferimento ai servizi di supporto all'attivita'
dell'Agenzia delle entrate, le organizzazioni sindacali hanno
contestato, sulla base di diverse considerazioni, che costituiscano
servizi essenziali il sistema di versamento unificato F24, i servizi
di scambio dati con RGS per erogazione stipendi, il sito internet, il
servizio di verifica del codice fiscale, il servizio SDI (servizio di
interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche da parte
dei fornitori terzi verso la pubblica amministrazione);
b) in relazione ai servizi tecnologici di supporto all'attivita'
dell'Agenzia delle dogane (AIDA e AIDA interoperabilita'), le
organizzazioni sindacali hanno rilevato che la legge n. 146 del 1990
prevede l'attivita' doganale come servizio pubblico essenziale con
esclusivo riferimento allo sdoganamento di animali vivi e merci
deperibili e che, in caso di astensione collettiva con possibile
riduzione del servizio, gli operatori potrebbero compiere tutte le
attivita' indifferibili secondo quanto disposto al titolo III delle
IFMUD di cui al decreto ministeriale del 21 luglio 1982;
c) in merito al servizio tecnologico di supporto svolto a favore
dell'Agenzia delle entrate - riscossione (ex Equitalia), hanno
eccepito che non esisterebbe presso l'ente impositore un piano delle
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
nonostante la Commissione abbia stabilito l'assoggettabilita' di tali
attivita' alle previsioni di cui alla legge n. 146 del 1990;
d) con riferimento ai servizi connessi all'operativita' delle
banche dati fiscali utilizzate dalla Guardia di finanza per le
indagini tributarie, secondo le organizzazioni sindacali la
repressione del crimine verrebbe comunque garantita dalla polizia
tributaria e dalla polizia giudiziaria;
e) in relazione al servizio a supporto dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente, per conto del Ministero dell'interno, in
caso di sciopero o di inutilizzabilita' temporanea dei sistemi
informatici il controllo dei dati ed il conseguente rilascio della
carta di identita' potrebbe avvenire su base cartacea, mentre il
diritto alla registrazione di nascite e morte non verrebbe
compromesso;
f) in merito al sistema di gestione open e mainframe, si
tratterebbe di attivita' a supporto di tutti i servizi erogati dalla
SOGEI;
g) con riguardo alla tutela della sicurezza fisica delle sedi
SOGEI, il presidio sarebbe garantito dalla Guardia di finanza e da
una societa' di vigilanza armata esterna;
h) con riferimento ai servizi di gestione del debito pubblico
connessi all'attivita' del Dipartimento del tesoro, la mancata
attuazione dei modelli di previsione e di analisi statistica non
avrebbero alcun impatto sui diritti del cittadino;
i) la prescrizione e l'erogazione delle ricette elettroniche
farmaceutiche e specialistiche e i certificati di malattia, in caso
di sciopero, malfunzionamento o rallentamento del servizio, sarebbero
comunque disponibili in modalita' cartacea;
21) in data 23 febbraio 2018, anche la RSU SOGEI ha trasmesso le
proprie osservazioni in merito alla Proposta di regolamentazione
formulata dalla Commissione. Con tale memoria la RSU, pur
condividendo la qualificazione dell'attivita' svolta dalla SOGEI
quale servizio pubblico essenziale, ha anch'essa contestato
l'individuazione delle prestazioni indispensabili;
22) nessun parere in ordine alla Proposta di regolamentazione
dell'autorita' e' stato espresso dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti riconosciute;
23) in data 15 febbraio 2018 la Commissione, nell'ambito del
procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n.
146 del 1990 e successive modificazioni, a fronte della distanza tra
le parti e delle numerose obiezioni sollevate con riguardo alla
Proposta di regolamentazione, le ha convocate nuovamente al fine di
accertare la loro eventuale perdurante indisponibilita' a raggiungere
un accordo e a superare cosi' la suddetta proposta. Nel corso di tale
audizione, il commissario ha illustrato le ragioni ispiratrici
dell'intervento eteronomo e ha preso posizione in merito a tutte le
osservazioni presentate;
In estrema sintesi, il commissario ha ribadito la possibilita' di
individuare quali servizi essenziali servizi ulteriori non
espressamente indicati all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 146 del
1990 che ne contiene un elenco puramente esemplificativo e non
tassativo che ben puo' essere aggiornato alla luce dell'evolversi
della realta' sociale ed economica;
In relazione alla possibilita' di sostituire alle prestazioni
indispensabili l'individuazione di un periodo di franchigia
coincidente con le scadenze fiscali piu' rilevanti (proposto dalle
organizzazioni sindacali) il commissario, pur esprimendo il proprio
apprezzamento, ritiene che tale previsione, oltre a comprimere
eccessivamente il diritto di sciopero, finirebbe col rendere piu'
farraginoso il sistema, considerata la variabilita' del calendario
fiscale;
In merito al servizio AIDA, sebbene la legge n. 146 del 1990
includa tra i servizi pubblici essenziali le dogane, limitatamente al
controllo su animali e merci deperibili, il commissario ha fatto
presente che nel processo di sdoganamento l'attuale sistema
informatizzato non consente la distinzione tra le merci e che,
pertanto, non e' possibile garantire il corretto funzionamento del
servizio informatico con esclusivo riferimento a tale categoria;
Con riferimento al servizio sistema di esercizio, governo e
controllo giochi il commissario ha ribadito il consolidato
orientamento della commissione in base al quale l'esercizio esclusivo
da parte dello Stato dell'attivita' di gioco ed il potere di
controllo ad esso spettante persegue principalmente lo scopo di
garantire la regolarita' e la moralita' del servizio e, soprattutto,
la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale e non,
come sostenuto da SOGEI, «esigenze di bilancio»;
24) nel corso dell'audizione, le organizzazioni sindacali si sono
riportate al contenuto delle memorie integrative gia' trasmesse alla
commissione, confermando la propria disponibilita' a ragionare solo
su alcuni punti relativi alla proposta formulata dalla commissione.
La RSU SOGEI, invece, pur riconoscendo il ruolo strategico e
strumentale della SOGEI nel medio e lungo periodo, ha affermato che,
in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili individuate dalla
Commissione potrebbero essere garantite facendo ricorso a procedure
alternative o all'ausilio dei tecnici di societa' terze;
25) in sede di audizione, la SOGEI ha illustrato l'importanza dei
servizi tecnologici di supporto forniti a tutte le amministrazioni
pubbliche centrali, evidenziando la presenza di 1600 service fisici,
8600 service virtuali, il monitoraggio di 41 milioni di utenti
attraverso le banche dati fiscali e di 830 milioni di spese
sanitarie, con un personale pari a 2.060 dipendenti e la previsione
di prossime assunzioni. Per tali motivi, la societa' ha ribadito la
necessita' di garantire una continuita' del servizio anche in caso di
sciopero;
26) la SOGEI, con nota del 27 febbraio 2018, ha presentato
ulteriori analitiche controdeduzioni a tutte le osservazioni scritte
formulate dalle rappresentanze sindacali, rilevando, in particolare,
che la necessaria continuita' di tutti i servizi dalla stessa erogati
sarebbe dimostrata dal fatto che anche nei giorni di sabato, domenica
e festivi e' presente presso la sede una quota di personale in turno
mentre un'altra quota di personale e' sempre disponibile in regime di
reperibilita' per affrontare eventuali criticita' (con una media di
circa 633 presenze mensili nell'anno 2017 e 153 dipendenti in
occasione della festa patronale del 29 giugno);
Considerato che:
dai riscontri offerti in sede di audizione e di attivita'
istruttoria preliminare, e' risultata evidente una sostanziale
distanza tra le parti sociali che, in linea di massima, concordano
solo genericamente sulla rilevanza strategica dell'attivita' svolta
da SOGEI;
la Commissione ritiene, pertanto, non ipotizzabile il
raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un accordo in merito
all'adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
rispetto alle originarie previsioni contenute nella delibera n.
15/50, del 23 febbraio 2015, il confronto tra le parti sociali e
l'ampia ed articolata documentazione acquisita nel corso del presente
procedimento, hanno consentito di accertare che la SOGEI e' tenuta a
garantire un'attivita' di supporto informatico continuativo anche con
riferimento alle seguenti attivita': gestione del sistema NoiPA
(attraverso il quale le amministrazioni pubbliche elaborano i
trattamenti stipendiali di tutti i dipendenti pubblici); monitoraggio
della spesa sanitaria, acquisizione e trasmissione dei certificati
medici, delle ricette mediche, degli scontrini di spesa farmaceutica
e del Fascicolo sanitario elettronico; sistema informatico di
controllo e sicurezza delle merci che varcano le dogane e dell'accise
fiscale doganale presso frontiere, porti e aeroporti; implementazione
e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR,
banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione
residente attraverso la quale i comuni aderenti a tale sistema
garantiscono il rilascio della carta di identita' cartacea ed
elettronica;
tutte le attivita' descritte appaiono di rilevante interesse per la
collettivita' nel suo insieme in quanto sono direttamente strumentali
all'erogazione di una molteplicita' di servizi pubblici che incidono
sui diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il
diritto alla salute, la liberta' e la sicurezza della persona, il
diritto all'assistenza inteso come diritto agli emolumenti
retributivi o comunque a quanto economicamente necessario al
soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della
persona costituzionalmente garantiti. Ancora, le attivita' appaiono
strumentali a garantire il flusso di entrate che consente allo Stato
l'erogazione delle prestazioni e dei servizi essenziali alla
comunita', cosi' configurandosi come attivita' primaria per il
soddisfacimento degli interessi e dei diritti dei cittadini - utenti;
la SOGEI e' responsabile del corretto funzionamento dei sistemi
informatici utilizzati dalle amministrazioni per lo svolgimento di
tali attivita', intervenendo all'occorrenza, in tempo reale, per
sanare eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti di tali sistemi
attraverso la conduzione tecnico-operativa continuata ed una corretta
manutenzione degli stessi;
l'astensione dal lavoro del personale SOGEI preposto a tali
attivita' puo' comportare un disagio agli utenti dei servizi
garantiti dalle amministrazioni ma non puo' compromettere la
funzionalita' e la continuita' dei medesimi servizi;
tale principio si traduce nella necessita' di prevedere, in caso di
sciopero, un livello di prestazioni indispensabili che sia in grado
di garantire la continuita' dei servizi erogati dalle
amministrazioni;
dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso procedimento, al
quale hanno partecipato attivamente le parti sociali, sono emerse
indicazioni utili ai fini di una parziale revisione della proposta
approvata dalla Commissione nella seduta dell'11gennaio 2018;
in particolare, e' emersa una concreta difficolta' a suddividere le
prestazioni rese dal personale SOGEI in base al servizio pubblico
essenziale erogato; i lavoratori, infatti, prestano la loro attivita'
indistintamente sulla base delle qualifiche professionali e del
bagaglio di competenze tecniche, per la pluralita' dei clienti
istituzionali della societa' e dei servizi da questi ultimi erogati;
cio', d'altra parte, risulta coerente con la particolare natura del
servizio di information technology che mal si presta ad artificiali
scomposizioni al suo interno risultando, nella sua interezza,
strumentale e trasversale ad una pluralita' di servizi erogati;
nell'innovativo contesto dei servizi informatici e dell'economia
digitale occorre ripensare al criterio tradizionale individuato dalla
legge n. 146 del 1990, costituito dall'individuazione prima del
servizio pubblico essenziale erogato e, quindi, delle prestazioni
indispensabili e dei relativi contingenti di personale;
questa Commissione ritiene una soluzione piu' rispondente alle
caratteristiche di queste nuove realta' economiche l'individuazione
del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero
considerando la funzione strumentale di SOGEI nella sua interezza,
anziche' utilizzando come parametro di riferimento ciascun servizio
erogato dai clienti Istituzionali della SOGEI;
in altri termini, cio' che deve essere assicurato con continuita'
in caso di sciopero del personale SOGEI e' l'efficienza dei servizi
infrastrutturali e applicativi di information technology messi a
disposizione delle amministrazioni attraverso un adeguato supporto
tecnico-sistemico ed operativo per le soluzioni gia' in esercizio, al
fine di garantirne la costante funzionalita' e di intervenire
tempestivamente in caso di malfunzionamento;
l'operativita' dei servizi applicativi viene assicurata dalla SOGEI
attraverso il proprio personale h/24, 365 giorni all'anno, anche nei
giorni festivi (sabato, domenica, feste nazionali e patronali)
attraverso un numero adeguato di risorse professionali che sia in
grado di garantire la continuita' del servizio e di intervenire in
maniera adeguata anche attraverso personale in reperibilita';
anche i sistemi open e mainframe, come emerso in sede di
istruttoria, non risultano funzionali ad uno specifico servizio
applicativo in quanto trattasi di infrastrutture comuni a piu'
servizi applicativi attraverso la gestione dei processi manutentivi
ordinari e straordinari degli impianti stessi ed un presidio tecnico
costante e continuativo sia di imprese terze che di personale tecnico
SOGEI;
per la complessita' dell'infrastruttura tecnologica gestita da
SOGEI e l'elevata specializzazione del personale preposto a tale
attivita' non e' opportuno che sia questa Commissione a procedere
all'individuazione dei profili professionali da includere
nell'apposito contingente di personale esonerato dallo sciopero per
garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili.
Tale compito, infatti, rientra nel potere organizzativo e direttivo
del datore di lavoro da esercitarsi sempre nel rispetto del dialogo e
della collaborazione con le parti interessate;
e', invece, possibile ritenere che debba essere escluso dal
contingente esonerato dallo sciopero il personale preposto allo
sviluppo di nuovi sistemi applicativi; infatti, cio' che deve essere
garantita e' la continuita' del servizio informatico, non certo
l'attivita' di progettazione e di programmazione di lunga durata;

Formula

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, la seguente:
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, in caso di sciopero del
personale dipendente della Societa' Sogei S.p.A.
Art. 1

Campo di applicazione e finalita'

1. La presente regolamentazione si applica alle astensioni
collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni
di categoria, del personale dipendente della societa' SOGEI S.p.A.
prevedendo le prestazioni indispensabili da garantire in caso di
sciopero, nonche' le modalita' e le procedure di erogazione delle
stesse, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e
13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni.
2. La disciplina recata dalla presente regolamentazione si
riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio, per cui
eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e
giustificare una sua revisione.


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