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ORDINANZA del 10/05/2018
Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione,riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delleRegioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche eintegrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanzaessenziale ai fini della ricostruzione. (Ordinanza n. 56). (18A03735)

Pubblicato su: G.U. n. 124 del 30/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229
, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016
e, in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il
Commissario straordinario del Governo opera una ricognizione e
determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il
quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno
finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei
limiti di quelle assegnate;
b) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il
Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui
al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico
e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i
Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
d) l'art. 7, comma 1, che prevede che i contributi per la
riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1,
2, e 3, a «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di
interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29
ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti
dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni» (lettera b) nonche' a «riparare, o ripristinare gli
immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali
immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il
massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze
di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso»
(lettera c);
e) l'art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il
finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore (...) degli immobili adibiti ad uso scolastico o
educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e
delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici
municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di proprieta' pubblica e degli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ed utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a);
f) l'art. 14, comma 1, lettera a-bis), il quale prevede che con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato
il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per
la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli immobili di
proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro
il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle
esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
g) l'art. 14, comma 2, in base al quale «Al fine di dare
attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si
provvede», tra l'altro, a «predisporre e approvare un piano delle
opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di
urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di
ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili
a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori
economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla
risorse disponibili» (lettera a) nonche' a «predisporre ed approvare
un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di
quelli previsti sulle aree suscettibili instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti
urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera c), con priorita' per dissesti che costituiscono pericolo
per centri abitati ed infrastrutture» (lettera c);
h) l'art. 14, comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di
approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del
comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario
puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti
in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori
di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza
della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, le procedure previste dal comma
3-bis del medesimo art. 14;
i) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la riparazione, il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i
soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la
ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d)
l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente agli interventi
sugli immobili in loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50
»;
l) l'art. 15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della
Regione - vice Commissario con apposito provvedimento puo' delegare
lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro
realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche
in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
m) l'art. 18, comma 2, che individua le centrali uniche di
committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la
realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica;
n) l'art. 30, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del
Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata
e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la
ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo
decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione, diretta da un
prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (comma 1),
nonche', per le medesime finalita' di prevenzione e contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e
nell'esecuzione dei contratti pubblici, che «Gli operatori economici
interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei
comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe
antimafia degli esecutori (...). Ai fini dell'iscrizione e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;
o) l'art. 32, il quale prevede che per gli interventi di cui
all'art. 14, si applica l'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114
(comma 1) e che: «Le modalita' e gli interventi oggetto delle
verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il
Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice Commissari e le
centrali uniche di committenza di cui all'art. 18. Resta ferma, in
ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario
nei rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da attuare
anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per
la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione
relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al
comma 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma, nonche'
le modalita' per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e
privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196
, e gli altri sistemi informatici connessi alle
attivita' di ricostruzione» (comma 2);
p) l'art. 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza
nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei
lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale dei
professionisti abilitati;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli
eventi sismici verificatisi a partire dal 26 agosto 2016 e assegna al
medesimo una dotazione iniziale di 200 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre
2016, n. 232
, con il quale e' autorizzata la spesa di 200 milioni di
euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350
milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno
2020 per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:
a) l'art. 41, comma 2, con il quale, al fine di permettere
l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli
eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stato istituito un apposito Fondo da
ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017,
di 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 669,7 milioni di euro
per l'anno 2019;
b) l'art. 42, comma 1, con il quale il Fondo di cui all'art. 4
del decreto-legge n. 189/2016 e' stato incrementato di 63 milioni di
euro per l'anno 2017 e di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019;
c) l'art. 42, comma 2, con il quale, al fine di consentire
l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del
decreto-legge n. 189 del 2016, e' stata autorizzata la spesa di 150
milioni di euro per l'anno 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16
novembre 2017, con il quale, tra l'altro, e' stata recepita l'intesa
tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla ripartizione
delle risorse di cui al suindicato art. 41, comma 2, del
decreto-legge n. 50/2017 e sono state disposte le consequenziali
variazioni di bilancio, in base alle quali sono state assegnate al
Commissario straordinario le seguenti risorse finanziarie: € 254
milioni per l'esercizio 2017, € 288,65 milioni per l'esercizio 2018,
€ 279,85 milioni per l'esercizio 2019;
Considerato che sono, peraltro, affluite sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art.
4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, donazioni libere pari
ad € 1.383,00;
Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
febbraio 2018, con la quale e' stato prorogato di centottanta giorni
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici
che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade del mese di gennaio 2017, e in particolare l'art. 2,
il quale dispone che per il proseguimento dei suddetti interventi
finalizzati al superamento della situazione emergenziale, si provvede
nel limite di € 570 milioni, di cui € 300 milioni a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali, ed € 270 milioni a valere sulle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario per la ricostruzione;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 90 del 23 aprile
2018 con il quale e' stato trasferito alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento per la protezione civile, l'indicato
importo di € 270 milioni;
Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie teste'
richiamate, risulta ad oggi, e salvo future ulteriori autorizzazioni
di spesa disposte con nuovi provvedimenti legislativi, uno
stanziamento complessivo di risorse a favore del Fondo per la
ricostruzione di € 2.206.501.383,00 fino al 31 dicembre 2019, di cui
€ 1.444.651.383,00 per l'esercizio 2018;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il
«Codice dei contratti pubblici»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017,
modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, recante la «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 16
gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per
la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017,
modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e dall'ordinanza n. 35
del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7
agosto 2017, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, contenente
l'approvazione del programma straordinario per la riapertura delle
scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
2016;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno
2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio
edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11
luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la
riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei
professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli
incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo
relativo alle spese tecniche» e, in particolare, l'art. 1, comma 4,
che quantifica in € 215.857.062,30 la quota dei costi complessivi
stimati degli interventi di cui al programma approvato da finanziare
con il Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che quantifica
in € 208.323.273,00 il costo complessivo stimato degli interventi di
cui al programma approvato;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi
sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42
» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che
quantifica in € 170.600.000,00 il costo complessivo stimato degli
interventi di cui al programma approvato;
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017
tra il Commissario straordinario, il Direttore dell'Agenzia del
demanio e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui
e' stato approvato il Piano degli interventi per la ricostruzione
delle caserme distrutte o danneggiate dagli eventi sismici;
Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e
di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario
straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde
Linee Guida approvate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017,
sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del
decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la nota a firma del Presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione prot. n. 000297 del 10 gennaio 2018, e l'assenso
manifestato dai Presidenti delle Regioni - vice Commissari, nelle
more della sottoscrizione di nuove convenzioni con le centrali di
committenza regionali, all'estensione anche a queste ultime
dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di
garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario
straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Ritenuto di dover provvedere, anche a seguito delle modifiche da
ultimo intervenute nella normativa primaria: a) all'approvazione del
secondo Piano delle opere pubbliche sulla base degli interventi
individuati dalle Regioni interessate; b) alle necessarie modifiche
alle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, come richiesto dalle Regioni
interessate, al fine di espungere dai Piani con essi approvati gli
interventi relativi a quegli edifici per i quali sulla base della
nuova disciplina dovrebbero trovare applicazione le regole della
ricostruzione privata, e che le Regioni non hanno ritenuto opportuno
mantenere all'interno del Piani a suo tempo approvati in quanto le
relative procedure non sono allo stato iniziate; c)
all'individuazione, fra gli interventi di cui alla lettera a) e fra
quelli di cui ai Piani approvati con le ordinanze nn. 33 e 37 del
2017 non esclusi dalle stesse ai sensi della lettera b), di quelli
che sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Regioni e dai
comuni interessati rivestono importanza essenziale ai fini della
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma
3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; d) a disciplinare, per
gli interventi essenziali di cui alla precedente lettera c), i tempi
e le modalita' della speciale procedura negoziata che puo' essere
utilizzata a norma del citato comma 3-bis.1 dell'art. 14,
decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti i verbali delle cabine di coordinamento del 21 dicembre 2017
e del 18 gennaio 2018, nelle quali sono stati approvati gli importi
globali degli interventi di ricostruzione da inserire nel secondo
Piano delle opere pubbliche, distinti per le quattro Regioni
interessate, sulla base degli elenchi trasmessi dai Presidenti delle
Regioni - vice Commissari;
Preso atto che gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno
provveduto a trasmettere: a) l'elenco generale degli interventi da
inserire nel secondo Programma delle opere pubbliche, con
l'indicazione complessiva dei costi stimati; b) l'elenco degli
interventi, gia' inseriti nei programmi approvati con le precedenti
ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, per le quali si chiede l'espunzione
dai detti piani, in quanto relativi a edifici di proprieta' privata,
e quindi soggetti alla disciplina della ricostruzione privata alla
luce delle nuove norme introdotte dal decreto-legge n. 148/2017, e
tenuto conto che non risultano ad oggi avviate le procedure di
ricostruzione sulla base della normativa previgente; c) l'elenco
degli interventi, nell'ambito di quelli inseriti nell'elenco di cui
sub a), per i quali e' richiesta la dichiarazione di importanza
essenziale per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti del comma
3-bis.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016, con la
specificazione delle ragioni di tale richiesta;
Vista, altresi', la nota del 30 marzo 2018, acquisita con numero di
prot. CGRTS 0004619, con la quale la Regione Umbria ha nuovamente
trasmesso gli elenchi di propria competenza, chiedendo che, fermo
restando l'importo complessivo dei costi stimati, si procedesse a
rimodulazione degli interventi programmati mediante inserimento di
interventi gia' ricompresi nelle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 e da
queste stralciati per insufficienza degli importi a suo tempo
stimati, con correlativo stralcio di altri interventi inizialmente
inseriti negli elenchi trasmessi ai fini della predisposizione della
presente ordinanza, e che sono poi risultati inseriti in altre
programmazioni ovvero non prioritari;
Rilevato che l'accoglimento di quanto richiesto con la predetta
nota del 30 marzo 2018 comporta, fra l'altro, un'ulteriore modifica
alle citate ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, con lo stralcio dalle
stesse degli interventi destinati a essere riapprovati ex novo con la
presente ordinanza;
Rilevato altresi' che, per effetto delle suindicate modifiche alle
ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 occorre anche modificare i rispettivi
impegni di spesa, nel senso di seguito indicato:
quanto all'ordinanza n. 33 del 2017, l'importo stimato degli
interventi, limitatamente a quelli a carico del Fondo per la
ricostruzione, va rideterminato in complessivi € 203.346.752,31 in
luogo degli originari € 215.857.062,30;
quanto all'ordinanza n. 37 del 2017, l'importo stimato degli
interventi va rideterminato in complessivi € 201.014.218,62, in luogo
degli originari € 208.323.273,00;
Preso atto, altresi', che fra i suddetti interventi sono stati
ricompresi quelli relativi agli immobili adibiti a caserme di
proprieta' demaniale, di cui al suindicato Protocollo di intesa
sottoscritto fra Commissario straordinario, Agenzia del demanio e
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, nonche', su richiesta di
alcune Regioni che ne hanno evidenziato l'indispensabilita' ai fini
della ricostruzione delle infrastrutture dei centri interessati,
alcuni interventi relativi a dissesti idrogeologici a valere quale
anticipazione o stralcio del piu' generale Piano di cui all'art. 14,
comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016;
Precisato, pertanto, che i costi stimati relativi agli interventi
inseriti nel presente Programma delle opere pubbliche sono stati
determinati nel rispetto del rapporto percentuale concordato fra le
quattro Regioni interessate con riferimento alle opere pubbliche
rientranti nella previsione della lettera a) del comma 2 del citato
art. 14 (scuole, sedi municipali, infrastrutture ed edifici pubblici
vari), con esclusione degli immobili demaniali adibiti a caserme e
degli interventi relativi ai dissesti idrogeologici, per i quali i
costi stimati sono stati determinati in assoluto con riferimento al
livello dei danni cagionati dagli eventi sismici;
Ritenuto che, in considerazione della situazione di precarieta'
ancora in essere nelle comunita' colpite dagli eventi sismici,
l'intera programmazione degli interventi di ricostruzione pubblica,
quale complessivamente riveniente dalle citate ordinanze nn. 33, 37 e
38 del 2017, oltre che dalla presente ordinanza, deve intendersi
avere natura intrinsecamente pluriennale, e con valenza fino al 31
dicembre 2019, tenuto conto che dal monitoraggio avviato in ordine
allo stato di attuazione delle ordinanze pregresse emerge che solo
una parte degli interventi programmati sara' ragionevolmente avviata
entro il corrente anno e che, per analoghi motivi, eguale previsione
e' possibile fare anche in ordine agli interventi di cui al programma
approvato con la presente ordinanza;
Rilevato altresi' che, alla stregua della vigente normativa (e, in
particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 in
relazione alla piu' generale disciplina in materia di programmazione
e realizzazione delle opere pubbliche), la definizione delle
tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella
competenza dei soggetti attuatori interessati, spettando al
Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle
Regioni - vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le
risorse economiche necessarie, l'attivita' di generale programmazione
degli interventi medesimi, attraverso l'inserimento nei Piani
predisposti d'intesa con le Regioni e l'approvazione degli stessi,
nonche' di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione
della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i
costi delle procedure attuative del Piano;
Preso atto della disponibilita' del Fondo per la ricostruzione per
il corrente esercizio 2018 di € 1.444.651.383,00, comprese le spese
vincolate relative agli esercizi 2017 e 2018 per € 201.250.000,00 per
l'esercizio 2019 della disponibilita' residua di € 761.850.000,00;
Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie disponibili
sul Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016,
rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il 2019, ed al fine
di evitare di immobilizzare inutilmente una quantita' eccessiva di
risorse economiche, di ripartire le predette risorse, per gli
interventi programmati con le ordinanze di seguito citate, tenuto
conto anche della riduzione disposta dalla presente ordinanza sugli
importi stimati delle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, come segue:
a) in relazione all'ordinanza n. 33/2017: € 105.000.000,00 a
valere sulle disponibilita' 2018, € 98.346.752,31 a valere sulle
disponibilita' relative all'esercizio 2019;
b) in relazione all'ordinanza n. 37/2017: € 100.000.000,00 a
valere sulle disponibilita' 2018, € 101.014.218,62 a valere sulle
disponibilita' relative all'esercizio 2019;
c) in relazione all'ordinanza n. 38/2017: € 62.000.000,00 a
valere sulle disponibilita' 2018, € 108.600.000,00 a valere sulle
disponibilita' relative all'esercizio 2019;
d) in relazione alla presente ordinanza € 500.000.000,00 a valere
sulle disponibilita' 2018, € 397.037.141,17 a valere sulle
disponibilita' 2019, considerato che l'entita' complessiva dei costi
stimati, sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni, e' pari
a complessivi € 897.037.141,17;
Precisato che, quanto agli importi di cui alle precedenti lettere
a), b) e c), gli stessi saranno ripartiti fra le Regioni sulla base
del rapporto percentuale a suo tempo concordato fra le stesse, mentre
per la somma di cui sub d) sono indicati nella presente ordinanza gli
importi attribuiti a ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, e
che la struttura commissariale provvedera' ad apposito monitoraggio
semestrale sugli interventi avviati ed attuati anche in relazione a
quelli approvati con la presente ordinanza, oltre che al
completamento dell'analogo monitoraggio avviato in relazione alle
ordinanze precedenti, anche in vista dell'aggiornamento complessivo
della programmazione cui dovra' procedersi per l'impiego delle
ulteriori somme disponibili per l'anno 2019;
Precisato, altresi', che, in sede di allocazione delle ulteriori
risorse per l'anno 2019, potra' procedersi anche al recupero delle
eventuali risorse rivenienti da economie realizzate nell'esecuzione
degli interventi avviati, ovvero da eventi diversi allo stato non
prevedibili che comportino una variazione della programmazione
rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati;
Precisato che eventuali scostamenti della ripartizione delle
risorse fra le Regioni rispetto al rapporto percentuale concordato,
che dovessero derivare dalle modalita' di finanziamento e attuazione
degli interventi sopra indicate, saranno compensate provvedendo ai
necessari conguagli in occasione della predisposizione del prossimo
programma di interventi di ricostruzione pubblica;
Preso atto che gli uffici speciali per la ricostruzione hanno
provveduto a trasmettere l'elenco degli interventi relativi ad
edifici di proprieta' pubblica ripristinabili con miglioramento
sismico entro il 31 dicembre 2018 ai sensi dell'ordinanza n. 27 del
2017;
Viste, in particolare:
a) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1260 del 30 gennaio
2018 con la quale l'Ufficio speciale della Regione Abruzzo ha
trasmesso l'elenco definitivo degli edifici di proprieta' pubblica,
non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento
del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a €
87.111.478,18;
b) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 1334 e 1338 entrambe
del 31 gennaio 2018 con le quali l'Ufficio speciale della Regione
Marche ha trasmesso l'elenco degli edifici di proprieta' pubblica,
non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento
del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a €
82.860.533,73;
c) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 17855/2017 e CGRTS
592 del 17 gennaio 2018 con le quali l'Ufficio speciale della Regione
Umbria ha trasmesso l'elenco degli edifici di proprieta' pubblica,
non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento
del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a €
24.929.890,91;
d) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1139 del 26 gennaio
2018 con la quale l'Ufficio speciale della Regione Lazio ha trasmesso
l'elenco degli edifici di proprieta' pubblica, non classificabili
agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno
abitativo con un costo complessivo pari a € 2.278.727,45;
Preso atto delle determinazioni assunte dalla Cabina di
coordinamento nelle sedute del 13 luglio e del 10 agosto 2017, nelle
quali sono stati approvati in prima battuta gli importi degli
interventi da avviare ai sensi dell'ordinanza n. 27 del 2017, della
successiva determinazione n. 86 del 27 luglio 2017, con cui e' stata
disposta un'anticipazione a favore della Regione Marche in
applicazione dell'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, e della
necessita' di rivedere gli importi;
Ritenuta la necessita' di provvedere ad un'integrazione
dell'ordinanza n. 27 del 2017 in considerazione della predisposizione
da parte degli Uffici speciali degli elenchi definitivi di cui
all'art. 1, lettera a), della citata ordinanza nonche' della stima
dei connessi oneri finanziari di cui alla lettera b) del medesimo
articolo;
Ritenuta, inoltre, la necessita' di predisporre una modifica
all'ordinanza n. 27 del 2017 in considerazione della problematica
sollevata dagli uffici speciali in relazione agli interventi su
edifici di proprieta' mista pubblica e privata;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - vice
Commissari nelle sedute della cabina di coordinamento del 18 gennaio
2018, del 25 gennaio 2018, del 1° e del 13 febbraio 2018, del 12 e
del 27 aprile 2018, del 10 maggio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i.,
in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci
decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e
ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. E' approvato il secondo programma degli interventi di
ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di
interventi cui al comma 1, nell'Allegato n. 1 alla presente
ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della
stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai
Presidenti delle Regioni - vice Commissari, le opere interessate
dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse
della proprieta', del soggetto attuatore, dell'ubicazione, della
denominazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri
complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attivita' di
progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni
specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi in
ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici.
3. Salvo quanto stabilito al successivo art. 3 in ordine agli
edifici scolastici, alle sedi dei comuni ed alle caserme, per gli
interventi ricompresi nell'Allegato 1 relativi a edifici ricadenti
nel territorio di comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora innanzi «decreto-legge»)
e successive modifiche e integrazioni, il loro inserimento nel Piano
approvato ai sensi del presente articolo e' determinato dalle
specifiche esigenze segnalate dai Presidenti delle Regioni - vice
Commissari come evidenziate nel medesimo Allegato 1, ed e' comunque
subordinato all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra
gli eventi sismici di cui al comma 1 e i danni riportati dagli
edifici.
4. Per gli immobili adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo di
intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra il Commissario
straordinario, il Direttore dell'Agenzia del demanio e il Comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri, l'Agenzia del demanio assume il
ruolo di soggetto attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera d), del decreto-legge.
5. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari degli
immobili non oggetto di demolizione ne assicurano, con fondi propri,
il recupero, la valorizzazione ovvero l'impiego per altre finalita'
di interesse pubblico.
6. Gli interventi inseriti nel programma sono sottoposti ai
controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione previsti dall'art.
32 del decreto-legge, nei casi e con le modalita' determinati ai
sensi del successivo art. 8 della presente ordinanza.


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