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DECRETO del 15/05/2018
Individuazione dei fornitori di ultima istanza. (18A03650)

Pubblicato su: G.U. n. 123 del 29/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
«ttuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144
»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art.
1, commi 46 e 47, che disciplinano la fornitura di gas naturale ai
clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri
cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di
un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si e'
ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas
naturale disponendo inoltre che, per tali clienti, l'autorita' per
l'energia elettrica e il gas (ora autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente e nel seguito autorita') provveda a
individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu'
imprese di vendita che si impegnino ad effettuare la fornitura di gas
naturale nelle citate aree geografiche;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2, che prevede, fra
l'altro, che l'autorita' si possa avvalere del gestore dei servizi
energetici Spa e dell'acquirente unico Spa per il rafforzamento delle
attivita' di tutela dei consumatori di energia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo»;
Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge
23 luglio 2009, n. 99
, sono individuati e aggiornati i criteri e le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio
di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno,
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico tra
cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e'
ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas
naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004,
n. 239
;
Visto l'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164
, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso alla
rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima
istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba
garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al
prelievo di gas naturale presso tale punto per il periodo in cui non
sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e
condizioni definite dall'autorita' la quale deve altresi' garantire
all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione
dell'attivita' svolta a copertura dei costi sostenuti;
Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l'autorita' ha
introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del
gas naturale con particolare riferimento alle modalita' di acquisto e
perdita della responsabilita' dei prelievi, alla disciplina
dell'inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di
pagamento (c.d. morosita') e al completamento dell'assetto previsto
in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando tra l'altro,
ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164
, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo, il servizio di default, finalizzato a garantire il
bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di
gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di un
fornitore, titolare del punto di riconsegna per il quale non
ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima
istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;
Vista la deliberazione 241/2013/R/GAS dell'autorita' che ha
riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di default di
distribuzione in particolare stabilendo che la regolazione delle
partite economiche relative a prelievi di gas naturale dei clienti
finali serviti dal fornitore del servizio di default rientrano nella
responsabilita' dell'impresa di distribuzione quale responsabile del
bilanciamento della propria rete;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9
agosto 2013, n. 98
, che, all'art. 4, comma 1, ha limitato ai soli
clienti domestici il diritto alla determinazione del prezzo di
riferimento del gas naturale definito dall'Autorita';
Vista la deliberazione n. ARG/gas 64/09 dell'autorita' ed in
particolare l'allegato A recante «Approvazione del testo integrato
delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi
da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane», di seguito TIVG,
e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico recanti
«Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli anni termici
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, 2016-2017 e
2017-2018;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana serie generale n. 189 del 14 agosto 2017 ed
entrata in vigore il 29 agosto 2017 con la quale, fra l'altro, si e'
previsto:
al comma 59 la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2019, del
terzo periodo del comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164
e successive modificazioni, relativo alla
determinazione transitoria, da parte dell'Autorita', dei prezzi di
riferimento del gas naturale per i clienti domestici;
al comma 61 che, per garantire la piena confrontabilita' delle
offerte e la loro evidenza pubblica, l'autorita' disponga, con
proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del
gestore del Sistema informatico integrato di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, di un apposito portale
informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti
sul mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas
naturale, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle
imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui
di gas naturale non superiori a 200.000 standard metri cubi; gli
operatori della vendita di energia elettrica o di gas naturale sul
mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro
pubblicazione nel portale di cui al periodo precedente;
al comma 68 che, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono definite le misure necessarie a garantire la
cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui al comma 59
e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo
meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralita' di fornitori
e di offerte nel libero mercato;
Considerato che il nuovo assetto in materia di servizi di ultima
istanza prevede che la garanzia della continuita' dei prelievi,
effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale
che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa
avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o
attraverso il servizio di default e che le condizioni di accesso ai
due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare
gli oneri complessivi per il sistema nonche' di mantenere i
meccanismi incentivanti per le attivita' svolte dai diversi soggetti
coinvolti;
Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del cliente
finale in assenza di fornitore possono verificarsi anche in
conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura da
parte del soggetto venditore per morosita' del cliente finale, ed in
particolare:
a) nei casi di morosita' del cliente finale titolare di uno o
piu' punti di riconsegna disalimentabili, la risoluzione del
contratto di fornitura, secondo la regolazione dell'Autorita', puo'
avvenire solo successivamente all'espletamento, da parte del
venditore, della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto
di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del
cliente finale si verificano nei casi in cui l'impresa di
distribuzione non e' riuscita a sospendere il punto di riconsegna in
quanto non e' stato possibile accedere al misuratore e quindi
l'intervento di chiusura del punto di riconsegna non e' risultato
fattibile; in tali casi, l'attivazione del servizio di default
costituisce una maggiore garanzia per il sistema in ordine
all'effettiva e tempestiva disalimentazione fisica del punto di
prelievo, atteso che la responsabilita' della disalimentazione fisica
del punto di prelievo e' in capo all'impresa di distribuzione
nell'ambito dell'erogazione del suddetto servizio;
b) nei casi di morosita' del cliente finale titolare di uno o
piu' punti di riconsegna non disalimentabili, corrispondenti a punti
di prelievo nella titolarita' di utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, la risoluzione del contratto di fornitura non puo'
essere subordinata alla sospensione del punto di prelievo, non
essendo essa possibile date le caratteristiche dell'utenza stessa; in
tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva
disalimentazione del punto di riconsegna, ma si pone invece quella di
gestire in modo efficiente il rapporto commerciale con il cliente non
disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avra' trovato un nuovo
fornitore sul mercato; quest'ultima esigenza e' stata disciplinata
dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2012 citato in
premessa (Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno
termico 2012-2013) che ha previsto l'applicazione del servizio di
ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili che si
trovino senza un fornitore per qualsiasi causa;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'efficiente funzionamento
del sistema del gas naturale, prevedere che abbiano diritto a
beneficiare del servizio di ultima istanza, almeno fino all'entrata
in vigore di provvedimenti legislativi che ne stabiliscano modifica:
a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che,
per cause indipendenti dalla propria volonta', risultino privi di
fornitore;
b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa,
si trovino senza un fornitore;
Considerato che, la previsione di estendere il servizio di
fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non
disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di
morosita' di tali clienti, e cio' presenta elementi che eccedono il
rischio correlato all'attivita' di vendita del gas naturale data la
natura non disalimentabile della fornitura;
Ritenuto opportuno che:
1. l'Autorita' definisca, con congruo anticipo, le necessarie
misure di tutela affinche' il servizio di ultima istanza sia coerente
con l'evoluzione e l'organizzazione del mercato retail, di cui alla
legge 4 agosto 2017, n. 124, che prevede il superamento dei prezzi di
riferimento del gas naturale dall'1° luglio 2019;
2. conseguentemente l'autorita' definisca, tra l'altro, la durata
di erogazione del servizio nonche' le modalita' per la determinazione
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i
clienti finali che si trovano nel servizio di ultima istanza;
3. sia confermata l'introduzione di un meccanismo di
reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di
ultima istanza connessi alla morosita' dei clienti non
disalimentabili;
4. la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima
istanza sia svolta, come gia' effettuato in precedenza,
dall'acquirente unico Spa con procedure ad evidenza pubblica
disciplinate dall'autorita';

Decreta:

Art. 1


Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164
, come modificato dall'art. 7,
comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti
dell'Autorita' al fine di individuare i criteri e le modalita' per la
fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza
per la durata di erogazione del medesimo servizio definita ai sensi
dell'art. 2 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo
fornitore di gas naturale sul mercato.
2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella
fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano,
anche temporaneamente, senza fornitore:
a) per motivi indipendenti dalla loro volonta'; detti clienti
finali sono i clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi all'anno di gas naturale;
b) per qualsiasi causa; detti clienti finali sono i titolari di
utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali,
case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi all'anno
di gas naturale.
3. L'Autorita' provvede a definire opportuni meccanismi di
reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di
ultima istanza connessi alla morosita' dei clienti non
disalimentabili di cui al comma 2, lettera b).


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