DECRETO del 22/02/2018 Attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99,convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121,recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la parita' ditrattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazioneprecauzionale nel settore creditizio nonche' per la liquidazionecoatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e diVeneto Banca S.p.a.». (18A03712)
Pubblicato su: G.U. n. 123 del 29/05/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB); Visto il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (il «decreto-legge») recante «Disposizioni urgenti per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche' per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.», convertito con legge 31 luglio 2017, n. 121; Visti, in particolare, a) l'art. 3, del decreto-legge, che, tra l'altro, prevede che «Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del codice civile: a) le passivita' indicate all'art. 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o delle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivita'.»; b) l'art. 4, del decreto-legge, che, tra l'altro, prevede al comma 1 che «Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con uno o piu' decreti: a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario o da societa' che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle Banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di cui al comma 5, lettera a); la garanzia non puo' essere concessa per un importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351 milioni a seguito della predetta due diligence; ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni; b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'art. 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di € 3.500 milioni; c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di € 491 milioni; d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'art. 3 di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformita' agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di € 1.285 milioni.»; c) l'art. 5, del decreto-legge che, tra l'altro, dispone: al comma 1, che «il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Societa' per la Gestione di Attivita' - S.G.A. S.p.a. (di seguito "SGA" di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 o retrocessi ai sensi dell'art. 4, unitamente a eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA»; al comma 3, che «la SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di massimizzarne il valore»; ai commi 4 e 5, che «la SGA puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita' indicata al comma 3», e che «la costituzione di patrimoni destinati di cui al comma 4 puo' essere predisposta anche, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»; al comma 6, che «Alla societa' S.G.A. S.p.a. si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due periodi dell'art. 23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 135.»; Visto l'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 con il quale sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della SGA, e l'art. 23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 135, ai sensi del quale, il «Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2017, n. 185, con il quale, su proposta della Banca d'Italia, Banca Popolare di Vicenza S.p.a., e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, TUB, e dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge, ed e' stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal decreto-legge medesimo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2017, n. 186, con il quale, su proposta della Banca d'Italia, Veneto Banca S.p.a., e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, TUB, e dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge, ed e' stata disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste dal decreto-legge medesimo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2017, n. 187, con il quale si e' disposto che i commissari liquidatori di Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa procedessero alla cessione di diritti, attivita' e passivita' facenti capo alle banche in liquidazione a Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. in conformita' dell'offerta presentata da quest'ultima; Visto il contratto di cessione concluso tra i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Intesa Sanpaolo S.p.a. il 26 giugno 2017; Vista la decisione della Commissione europea C(2017) 4501 final del 25 giugno 2017, che, nel considerare compatibili con il mercato interno le misure di supporto pubblico previste dal decreto-legge, autorizza il trasferimento alla SGA del portafoglio dei crediti deteriorati facenti capo a Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e vieta alla SGA lo svolgimento dell'attivita' bancaria, limitando la conclusione di nuovi contratti con i debitori ceduti a quanto necessario alla ristrutturazione dei crediti vantati nei loro confronti; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge, la SGA deve perseguire, nella gestione dei crediti, beni e contratti e rapporti giuridici ceduti, l'obiettivo della rnassimizzazione del valore degli stessi, e che, pertanto, in sede di cessione, occorre disciplinare modalita' di gestione rispondenti a tale finalita', anche in considerazione degli impegni di garanzia assunti dallo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge; Considerato che la realizzazione dell'obiettivo di massimizzazione del valore dei crediti, beni e contratti e rapporti giuridici ceduti, stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge, richiede una gestione attiva dei medesimi da parte della SGA e il reperimento, secondo criteri di efficienza, di adeguate fonti di finanziamento; Considerato che SGA e' iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, TUB, e non e' munita di autorizzazione all'attivita' bancaria; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge, le passivita' ivi indicate non sono oggetto di cessione alla SGA, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 83, comma 3-bis, TUB; Considerata la connessione tra le passivita' menzionate all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge e i crediti deteriorati ad esse funzionalmente collegati; Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge, gli obblighi di garanzia verso terzi, connessi a crediti deteriorati ceduti a SGA, assunti dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e da Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, sono trasferiti a SGA in quanto concorrano a migliorare le prospettive di recupero e la massimizzazione del valore di realizzo dei crediti; Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto-legge , la SGA agisce ai fini della massimizzazione del valore dei crediti, beni, contratti e rapporti giuridici nell'interesse della gestione liquidatoria alla quale sono attribuiti tutti gli effetti economici derivanti dalla gestione, recupero e realizzo del compendio ceduto; Ritenuto necessario al fine di realizzare la segregazione delle attivita' e passivita' relative alla gestione dei crediti, beni, contratti e rapporti giuridici ceduti dal patrimonio generale della SGA che siano costituiti in SGA due patrimoni destinati, a cui sono rispettivamente imputati i crediti, beni, contratti e rapporti giuridici trasferiti da Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e ritenuto pertanto opportuno procedere alla costituzione dei patrimoni destinati con decreto ministeriale al fine di consentire il trasferimento direttamente al rispettivo patrimonio destinato dei crediti, beni, contratti e rapporti giuridici oggetto di cessione; Decreta: Art. 1 Cessione di crediti, beni e rapporti giuridici 1. A norma dell'art. 5 del decreto-legge, i commissari liquidatori di Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, procedono, in una o piu' soluzioni, alla cessione in favore del rispettivo patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai creduti ceduti alla SGA. 2. Non sono oggetto della cessione di cui al comma l le passivita' indicate dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge, nonche' le passivita' di cui alla lettera c) della medesima disposizione salvo ove rispetto ad esse la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o da un accordo di compensazione ai sensi dell'art. 1252 del codice civile. 3. Sono altresi' esclusi dalla cessione di cui al comma 1: a) i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate dei soggetti in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge, inclusi i crediti o debiti da essi derivanti; b) le obbligazioni derivanti da fideiussioni o impegni di firma verso terzi nell'interesse di debitori ceduti al patrimonio destinato e classificati come «in sofferenza» alla data di efficacia della cessione, non escussi o che non abbiano comportato pagamenti anteriormente alla cessione. 4. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione alla SGA i contratti con i debitori ceduti che implicano attivita' di raccolta del risparmio e i relativi servizi. Versione PDF |