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Errata corrige n. 55 del 29/05/2018
Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territoridelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati daglieventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (18G00085)

Pubblicato su: G.U. n. 123 del 29/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni per assicurare la continuita' di misure agevolative a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nel contesto di
interventi funzionali a superare la fase emergenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a


il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e
versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone
RAI

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e 10-bis,
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo
11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio
2018.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 10-bis,
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi.»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti
diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, versano le somme oggetto di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un
massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16
gennaio 2019.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'insufficiente,
tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati
nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e'
notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente
si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
.»;
b) al comma 13, terzo periodo, le parole: «fino ad un massimo di
24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di sessanta rate
mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019».
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
le parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2019».
3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di
abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
e' sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme
oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene,
senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione
fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a
decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso
pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata, comporta
l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche'
delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.
L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del
ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472
.
4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera
c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' effettuata secondo le
modalita' di cui al comma 3.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso
delle somme gia' versate a titolo di canone di abbonamento alle
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi
del primo periodo non sono dovuti interessi.
6. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172
, le parole: «e' differita alla data del 31 maggio 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «e' differita alla data del 1º gennaio
2019».
7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307
, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni
di euro per l'anno 2023.
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1,
lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02
milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno
2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 27,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno
2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per
euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al
Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1
milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e 5
per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020;
d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,9 milioni per
l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a
47,3 per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese
di cui all'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


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