Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 24/04/2018
Autorizzazione alla «ARIRI - Associazione ricerche-interventi suirapporti interpersonali», a trasferire il corso di specializzazionein psicoterapia della sede principale di Bari e ad aumentare ilnumero degli allievi, da 11 a 20 unita', per ciascun anno di corso.(18A03694)

Pubblicato su: G.U. n. 122 del 28/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127
, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma
140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'«ARIRI -
Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» e'
stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Bari, per i
fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma di abilitazione
per la sede principale di Bari;
Visto il decreto in data 23 maggio 2013 di autorizzazione al
trasferimento della sede principale di Bari e alla diminuzione del
numero degli allievi ammessi a ciascun anno di corso da 15 a 6
unita';
Visto il decreto in data 26 novembre 2013 di autorizzazione ad
ampliare la sede principale di Bari e ad aumentare il numero degli
allievi ammessi a ciascun anno di corso da n. 6 a n. 10 unita';
Visto il decreto in data 28 luglio 2014 di autorizzazione ad
aumentare il numero degli allievi ammessi a ciascun anno di corso da
n. 10 a n. 11 unita';
Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari, da
via Villari n. 10 a via Amendola n. 52, e ad aumentare il numero
massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da n. 11 a
n. 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita', ai sensi dell'art. 4
del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 28 marzo 2018, trasmessa con nota
prot. 1743 del 5 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

L'«ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti
interpersonali», abilitata con decreto in data 16 novembre 2000 ad
istituire e ad attivare nella sede principale di Bari un corso di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a
trasferire la predetta sede, via Villari n. 10 a via Amendola n. 52.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso