PROVVEDIMENTO del 08/05/2018 Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 13 luglio 2007,concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazionee di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principicontabili internazionali di cui al Titolo VIII (bilancio e scritturecontabili), Capo I (disposizioni generali sul bilancio), Capo II(bilancio di esercizio), Capo III (bilancio consolidato) e Capo V(revisione legale dei conti¹) del decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n.74). (18A03628)
Pubblicato su: G.U. n. 121 del 26/05/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS); Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e le successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS; Considerato che le modifiche dei principi da applicare alla contabilizzazione e presentazione in bilancio degli strumenti finanziari introdotte dall'IFRS 9 (Strumenti finanziari), unitamente alle modifiche all'IFRS 4 (Contratti assicurativi), comportano la necessita' di intervenire sugli schemi e sulle istruzioni di compilazione allegati al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007; Considerato che il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9; A d o t t a il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: a) le parole: «redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1.» sono sostituite dalle parole: «seguono le Istruzioni contenute nell'allegato 1 per la compilazione dei prospetti di cui agli allegati 2, 2-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 7 e 7-bis.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, che applicano l'IFRS 9 dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva, utilizzano i prospetti di cui agli allegati 2-bis, 4-bis, 5-bis e 7-bis. Se le imprese adottano l'overlay approach, di cui al paragrafo 35B dell'IFRS 4, evidenziano nel Conto Economico, nel Conto Economico Complessivo e nel Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo la relativa voce di riclassificazione degli utili o delle perdite.»; «2-ter. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento che, soddisfacendo i criteri di cui al paragrafo 20A dell'IFRS 4, applicano l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 ("Temporary exemption from IFRS 9"), continuano a utilizzare i prospetti di cui agli allegati 2, 4, 5 e 7.»; «2-quater. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c-bis) del presente Regolamento che decidano di non applicare, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, l'IFRS 9 alle entita' operanti nel settore assicurativo del conglomerato finanziario, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017, integrano i prospetti di cui agli allegati 5 e 7 con le voci differenziali desunte rispettivamente dai prospetti 5-bis e 7-bis, chiarendo il principio contabile applicato a ciascuna voce.». --------------- (1) Titolo modificato dall'art. 30 del provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016. Versione PDF |