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PROVVEDIMENTO del 08/05/2018
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 13 luglio 2007,concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazionee di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principicontabili internazionali di cui al Titolo VIII (bilancio e scritturecontabili), Capo I (disposizioni generali sul bilancio), Capo II(bilancio di esercizio), Capo III (bilancio consolidato) e Capo V(revisione legale dei conti¹) del decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n.74). (18A03628)

Pubblicato su: G.U. n. 121 del 26/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive
modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza
sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le
successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi
contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante
l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS);
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e le
successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della
direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di
investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le
successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135
, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce
l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262
, in materia di procedimenti per l'adozione di atti
regolamentari e generali dell'IVASS;
Considerato che le modifiche dei principi da applicare alla
contabilizzazione e presentazione in bilancio degli strumenti
finanziari introdotte dall'IFRS 9 (Strumenti finanziari), unitamente
alle modifiche all'IFRS 4 (Contratti assicurativi), comportano la
necessita' di intervenire sugli schemi e sulle istruzioni di
compilazione allegati al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;
Considerato che il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del
3 novembre 2017 ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche
all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato
finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio
dell'applicazione dell'IFRS 9;

A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1


Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP
n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007 e' modificato come segue:
a) le parole: «redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la
compilazione di cui all'allegato 1.» sono sostituite dalle parole:
«seguono le Istruzioni contenute nell'allegato 1 per la compilazione
dei prospetti di cui agli allegati 2, 2-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 7 e
7-bis.».
2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13
luglio 2007, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le imprese di cui
all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, che applicano l'IFRS 9
dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data
successiva, utilizzano i prospetti di cui agli allegati 2-bis, 4-bis,
5-bis e 7-bis. Se le imprese adottano l'overlay approach, di cui al
paragrafo 35B dell'IFRS 4, evidenziano nel Conto Economico, nel Conto
Economico Complessivo e nel Dettaglio delle altre componenti del
Conto Economico Complessivo la relativa voce di riclassificazione
degli utili o delle perdite.»; «2-ter. Le imprese di cui all'art. 3,
comma 1, del presente Regolamento che, soddisfacendo i criteri di cui
al paragrafo 20A dell'IFRS 4, applicano l'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 ("Temporary exemption from IFRS 9"), continuano a
utilizzare i prospetti di cui agli allegati 2, 4, 5 e 7.»; «2-quater.
Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c-bis) del presente
Regolamento che decidano di non applicare, per gli esercizi aventi
inizio prima del 1° gennaio 2021, l'IFRS 9 alle entita' operanti nel
settore assicurativo del conglomerato finanziario, ai sensi dell'art.
2 del Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre
2017, integrano i prospetti di cui agli allegati 5 e 7 con le voci
differenziali desunte rispettivamente dai prospetti 5-bis e 7-bis,
chiarendo il principio contabile applicato a ciascuna voce.».

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(1) Titolo modificato dall'art. 30 del provvedimento IVASS n. 53
del 6 dicembre 2016.


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