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DECRETO del 15/05/2018
Disposizioni per il calcolo della quantita' di energia elettricafornita ai veicoli stradali e dell'intensita' delle emissioni di gasa effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate daifornitori, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decretolegislativo 21 marzo 2005, n. 66. (18A03602)

Pubblicato su: G.U. n. 121 del 26/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per il clima e l'energia
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza dell'approvvigionamento
e per le infrastrutture energetiche
del Ministero dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante
«Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante
«Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva
98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 6 del citato decreto
legislativo n. 55 del 2011 che integra il decreto legislativo n. 66
del 2005 mediante l'introduzione dell'art. 7-bis (Obblighi di
riduzione delle emissioni di gas serra) ai sensi del quale i
fornitori di combustibili nel settore trasporti devono assicurare che
le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di
vita per unita' di energia, per i quali hanno assolto l'accisa
nell'anno 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto ad un
valore di riferimento stabilito a livello comunitario;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di
calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva
98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 51
del 2017 che modifica e integra l'art. 7-bis del decreto legislativo
n. 66 del 2005 estendendo anche ai fornitori di energia elettrica
l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e, al comma 6, prevede
che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico siano definite disposizioni ai fini del calcolo
dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e dell'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra;

Decreta:

Art. 1


Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri di calcolo della
quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali nonche' i
criteri di calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto
serra conseguenti alla produzione e all'utilizzo di detta
elettricita', ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66
, comma 6.


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