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DECRETO del 28/02/2018
Approvazione della Piattaforma di investimento tematico EFSI ThematicInvestment Platform concerning Corporate Projects. (18A03597)

Pubblicato su: G.U. n. 120 del 25/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di intesa con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il Fondo Europeo per
gli investimenti strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero
3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le
entita' giuridiche che espletano attivita' finanziarie su base
professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato membro
o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o
locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione;
Vista la Comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce
il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di
investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo
cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le
banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme
d'investimento» e «Le piattaforme d'investimento possono essere
societa' veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di
condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti
con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano un contributo
finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di
investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le
piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di
investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme
multinazionali o regionali che raggruppano partner di piu' Stati
membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona
geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di
investimento in un dato settore»;
Vista la Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua
alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato,
tra le quali:
i) che il mutuatario non si trovi in difficolta' finanziarie;
ii) che l'entita' della garanzia possa essere correttamente
misurata al momento della concessione;
iii) che la garanzia non assista piu' dell'80 percento del
prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere;
iv) che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al
mercato;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art.
1, commi da 822 a 830, il quale prevede la possibilita' che le
operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
quale istituto nazionale di promozione, siano assistite dalla
garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma 823, secondo
il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia
dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il comma 828,
secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' impiegare
le risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire
a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»;
Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269
, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. della gestione separata per il finanziamento,
mediante utilizzo del risparmio postale, di attivita' di interesse
pubblico;
Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, il quale
prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la
ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
, sugli
interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8»;
Visto il documento congiunto della Commissione e della Banca
Europea per gli Investimenti denominato «European Fund for strategic
investments, Rules applicable to operations with investment platforms
and national promotional banks or institutions», pubblicato il 18
marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3
agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 6 ottobre 2016, n. 234, che, in attuazione di quanto
previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione
e l'operativita' della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a
829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, concernente
l'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni finanziarie
ricomprese nelle piattaforme di investimento promosse da Cassa
depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede che
«Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo
sono approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 28
dicembre 2015, n. 208
, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati. Ciascun decreto di
approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e dal
presente decreto, ulteriori modalita' e condizioni di operativita'
della garanzia in relazione alle specificita' delle operazioni
finanziarie da garantire»;
Visto l'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2017 tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.a., in qualita' di Istituto Nazionale di
Promozione e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo scopo,
tra l'altro, di (i) istituire e strutturare la piattaforma di
investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate
Projects» finalizzata al finanziamento di progetti di imprese private
- ove possibile, orientati al raggiungimento di obiettivi di
riduzione delle emissioni di gas serra e da realizzarsi nelle 8
Regioni meno sviluppate e in transizione come individuate ai sensi
della politica di coesione dell'Unione Europea 2014 - 2020 - secondo
i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire
un processo comune di valutazione di progetti di investimento da
poter eventualmente finanziare nell'ambito della suddetta piattaforma
di investimento;
Vista la nota prot.n. OPS/MA-1/2017-073/AM/ep del 19 luglio 2017
della Banca Europea per gli Investimenti con la quale (i) e' stata
comunicata a Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'avvenuta approvazione
in data 30 gennaio 2017 da parte del Comitato per gli Investimenti
del Fondo Europeo per gli investimenti strategici della piattaforma
tematica di investimento denominata «EFSI Thematic Investment
Platform concerning Corporate Projects», ai sensi dell'Art. 9(5) del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2015, come regolata ai sensi dell'accordo sottoscritto
in data 26 giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e la
Banca Europea per gli Investimenti ivi allegato, ed (ii) e' stato
precisato che le singole operazioni saranno ammesse nell'ambito della
suddetta piattaforma subordinatamente all'approvazione degli organi
competenti della Banca Europea per gli Investimenti nonche'
all'approvazione da parte del Comitato per gli Investimenti del
supporto della garanzia del FEIS ai sensi del suddetto regolamento
(UE) 2015/1017;
Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
al Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 luglio 2017 ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 3 agosto 2016, contenente (i) la documentazione
relativa all'ammissione dell'intervento al Fondo Europeo per gli
Investimenti Strategici; (ii) la tipologia delle operazioni
ammissibili nell'ambito della piattaforma di investimento «EFSI
Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects»; (iii)
l'importo massimo da garantire da parte dello Stato, pari a euro 200
milioni, corrispondente a una percentuale massima dell'80%
dell'esposizione di volta in volta assunta dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. nell'ambito della suddetta piattaforma; (iv) i
criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo di cui all'art.
1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come definiti nel
documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della
remunerazione a mercato della garanzia dello Stato rilasciata a
favore di CDP a valere sulla piattaforma di investimento «EFSI
Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects»»;
Vista la lettera di CONSAP S.p.a. prot. n. 0208443/17 del 14
settembre 2017, con la quale la stessa - in qualita' di gestore del
Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n.
208
- ha confermato al Ministero dell'economia e delle finanze
l'effettiva disponibilita' di risorse a valere sul suddetto Fondo, a
fronte dell'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A.;
Ritenuto necessario, in relazione alle specificita' delle
operazioni finanziarie da garantire contenute nella citata
piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalita' e
condizioni di operativita' della garanzia, cosi' come previsto
all'art. 5, comma 2, del menzionato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;
Vista la nota prot. n. 27415 del 29 novembre 2017 con la quale il
Ministro dello sviluppo economico ha espresso la propria intesa ai
sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28 dicembre 2015,
n. 208
;

Decreta:

Art. 1


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Accordo BEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto in data 26
giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e la Banca
Europea per gli Investimenti, avente lo scopo, tra l'altro, di (i)
istituire e strutturare la Piattaforma finalizzata al finanziamento
di progetti di imprese private, secondo i termini e condizioni
previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire un processo comune di
valutazione dei progetti di investimento da poter eventualmente
finanziare nell'ambito della suddetta piattaforma di investimento;
b) «BEI»: la Banca Europea per gli investimenti;
c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale Istituto
nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della legge;
d) «decreto»: il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 3 agosto 2016;
e) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di
cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 giugno 2015;
f) «Finanziamento CDP»: indica ciascun finanziamento concesso da
CDP in favore di un Prenditore finale nell'ambito della Piattaforma;
g) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825,
della Legge;
h) «Garanzia CDP»: indica ciascuna garanzia concessa da CDP in
favore di BEI e nell'interesse di un Prenditore Finale nell'ambito
della Piattaforma, nel caso di finanziamento a favore del Prenditore
Finale da parte di BEI e per la quota di rischio sul Prenditore
Finale non assunta da quest'ultima;
i) «Gestore»: la Consap - S.p.a., societa' a capitale interamente
pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si
avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102
, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un
apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da Consap -
S.p.a.;
j) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
k) «Piattaforma»: indica la piattaforma di investimento
denominata «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate
Projects» approvata dal Comitato per gli Investimenti del FEIS in
data 30 gennaio 2017 ed istituita con l'Accordo BEI-CDP;
l) «Prenditori finali»: le imprese che rispettino i requisiti di
cui all'Accordo BEI-CDP e siano prenditrici finali dei fondi concessi
o garantiti da CDP nell'ambito della Piattaforma.


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