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DECRETO LEGISLATIVO n. 53 del 21/05/2018
Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice diprenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine eazione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravie disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativialle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE delConsiglio del 29 aprile 2004. (18G00081)

Pubblicato su: G.U. n. 120 del 25/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di
prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati
gravi;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione,
del 28 aprile 2017, sui protocolli comuni e i formati dei dati che i
vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR alle Unita'
di informazione sui passeggeri;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo recante attuazione della direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, recante
attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i
vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione e successive
modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante: «Ratifica ed
esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con
due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della
Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la
convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari
di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3
dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante
istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri
della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso
dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,
accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi, disciplina:
a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice
di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli
intra-UE;
b) le modalita' del trattamento dei dati di cui alla lettera a),
comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con
gli Stati membri.
2. Il presente decreto disciplina, altresi', il trattamento dei
dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che
fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai
competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano
l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o
multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorita' competenti
entrati in vigore con Stati membri dell'Unione europea entro il 24
maggio 2016, in quanto compatibili con la direttiva di cui al comma
1, ne' l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali
o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione
europea.


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