Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 03/05/2018
Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri,caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore disviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019. (18A03333)

Pubblicato su: G.U. n. 112 del 16/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244
» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto, inoltre, l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
, relativo al «Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
», come modificato dall'art. 42,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334
;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, riguardante «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul
diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in
forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri,
caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di
sviluppo umano, e' definito annualmente con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e
l'art. 8, comma 5;
Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, come si evince dalla nota del medesimo
Dicastero - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo -
Ufficio II - prot. MAE00597392018-04-04 del 4 aprile 2018, con la
quale e' stata confermata l'efficacia e la validita' anche per l'anno
accademico 2018/2019, della la lista dei Paesi in via di sviluppo
beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni
2018-2020, definita dall'OCSE - DAC;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2018/2019, sono da intendere
particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al
seguente elenco:
Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo Democratic Republic
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kiribati
Korea Dem. Rep.
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe
2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli
studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi
regionali di gestione e le universita', per l'erogazione dei
rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13,
commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
aprile 2001, citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo previsti dalla vigente normativa ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro: Fedeli


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso