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DECRETO del 07/03/2018
Riduzione delle risorse finanziarie spettanti ai Comuni di Morrovallee Civitanova Marche, a seguito del trasferimento in proprieta', atitolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio delloStato. (Decreto n. 35658). (18A03235)

Pubblicato su: G.U. n. 108 del 11/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n.
42
»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili
utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui
al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero
delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21
;
Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014,
n. 19890 del 22 luglio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939
del 9 dicembre 2015, n. 1186 del 22 gennaio 2016 e n. 12384 del 26
settembre 2017;
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del
demanio - Direzione regionale Marche riguardanti il trasferimento di
immobili statali ai comuni della Provincia di Macerata (MC):
prot. n. 2014/7615 del 24 ottobre 2014, con il quale e' stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Morrovalle, ai sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area
Edificabile Devoluzione Giorgetti Alfredo»;
prot. n. 2014/8859, prot. n. 2014/8858, prot. n. 2014/8857, prot.
n. 2014/8856 e prot. n. 2014/8855 del 10 dicembre 2014, con i quali
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Civitanova
Marche, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69
del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e
denominati, rispettivamente, «Area tra Via Grappa e Via Mazzini»,
«Porzione Campo Sportivo Casa Gioventu' Italiana», «Arenile
Demaniale», «Arenile Demaniale», «Area Urbana in Corso Matteotti»;
Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui
trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da
tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 15075 del 21
novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Morrovalle

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Morrovalle
(MC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al
medesimo Comune dell'immobile denominato «Area Edificabile
Devoluzione Giorgetti Alfredo», meglio individuato nel provvedimento
del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione
regionale Marche prot. n. 2014/7615 del 24 ottobre 2014, a decorrere
dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 142,24
annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di
Morrovalle.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3,
ammontanti ad euro 595,43, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero
dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in
corso.
5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 142,24.


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