Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

ORDINANZA del 24/04/2018
Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento deiprogetti di investimento e formazione in materia di salute esicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse.(Ordinanza n. 54). (18A03226)

Pubblicato su: G.U. n. 107 del 10/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento
delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' Nazionale
Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi
d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal
sisma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e
s.m.i. e, in particolare:
a) l'art. 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il
Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo
II, Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei Vice Commissari di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla
fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;
b) l'art. 2, comma 1, lettera f), in forza del quale il
Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure
di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
c) l'art. 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il
Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilita' speciale a
lui appositamente intestata;
d) l'art. 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il
Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni
altra attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
e) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico
e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i
Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
f) l'art. 2, comma 5, in forza del quale i vice commissari,
nell'ambito dei territori interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'art. 1,
comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di
favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi
immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche
e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione
dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione
degli immobili privati, con le modalita' di cui all'art. 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione
alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa
economica di cui al Titolo II, Capo II;
g) l'art. 23 il quale prevede:
al comma 1 che «Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle
attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei
territori dei Comuni di cui all'art. 1, e' trasferita alla
contabilita' speciale di cui all'art. 4 la somma di trenta milioni di
euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno
2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro»;
al comma 2 che «La ripartizione fra le Regioni interessate delle
somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo
sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma
2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»».
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla previsione
dell'art. 23, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i.,
individuando le percentuali di riparto della somma pari ad €
30.000.000,00 (trentamilioni/00) destinata dall'art. 23, comma 1, del
predetto decreto legge dall'Istituto nazionale assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro al finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Considerata la necessita' di individuare i criteri generali di
utilizzo delle somme di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legge
n. 189 del 2016;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni -
Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 21
febbraio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e
s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono
efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. La presente ordinanza disciplina i termini, le modalita' e le
procedure per la concessione ed erogazione dei contributi previsti
dall'art. 23, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. per
il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di cui all'art. 1 del
medesimo decreto-legge.
2. Alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza
si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 23, comma
1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di
€ 30.000.000,00 a valere sull'apposita contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso