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ORDINANZA del 24/04/2018
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017,all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10gennaio 2018. (Ordinanza n. 53). (18A03225)

Pubblicato su: G.U. n. 107 del 10/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172
, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in
particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il
commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al titolo ii, capo i del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando
sulla fase attuativa degli stessi;
l'art. 2, comma 1, lettera e), il quale prevede che il
commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I del
medesimo decreto, ai sensi dell'art. 14;
l'art. 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che il
commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure
di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 14, comma 1, secondo cui «con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono
prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle
strutture, nei Comuni di cui all'art. 1...»;
l'art. 14, comma 4, secondo cui «sulla base delle priorita'
stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice
commissari nel cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e
in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori
oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le
Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti
degli interventi al commissario straordinario»;
l'art. 14, comma 5, secondo cui «il commissario straordinario,
previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e
verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito il parere
della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei
casi previsti dal comma 4 dell'art. 16, approva definitivamente i
progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del
contributo»;
l'art. 15, comma 1, secondo «per la riparazione, il ripristino
con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e
dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori
degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso
gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in
loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 14
e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
»;
l'art. 16, comma, 1, che prevede, al fine di potenziare e
accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire
unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella pianificazione
e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e
il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonche' la decisione
in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di
attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei
progetti, l'istituzione di un organo unico di direzione,
coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato
«Conferenza permanente», presieduto dal commissario straordinario o
da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione,
dell'Ente parco e del comune territorialmente competenti;
l'art. 16, comma 3, lettera a bis), introdotto dal decreto-legge
n. 148 del 2017, secondo cui la Conferenza permanente «approva, ai
sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14,
comma 4, e all'art. 15, comma 1, del presente decreto»;
l'art. 16, comma 4, come modificato dal decreto-legge n. 148 del
2017, a tenore del quale secondo cui «per gli interventi privati e
per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere
a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei
parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite
apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario
competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di
ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza
permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi
della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i
progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti
stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il
proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di
cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»;
l'art. 16, comma 6, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge
n. 8 del 2017, in base al quale, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il
commissario straordinario provvede a disciplinare le modalita', anche
telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza
permanente e delle conferenze regionali previste dal medesimo art.
16;
l'art. 24, comma 1, secondo cui «Per sostenere il ripristino ed
il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei
Comuni di cui all'art. 1, sono concessi a micro, piccole e medie
imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1,
finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento
degli investimenti fino a € 30.000. I finanziamenti agevolati sono
rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento»;
l'art. 24, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 744,
lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «i
finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni
2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di
euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui
all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
l'art. 24, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 744,
lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che,
con apposita ordinanza commissariale adottata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
sentito il Ministero dello Sviluppo, vengano, nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato,
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione
delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 24;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante «Norme
per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi,
in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in
particolare, l'art. 1, mediante il quale sono state integralmente
riformulate le disposizioni contenute negli articoli da 14 a
14-quinquies della legge n. 241 del 1990;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 16 del 3 marzo
2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017
disciplinante le modalita' di funzionamento e di convocazione della
Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art.
16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 42 del 14
novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30
novembre 2017, recante la disciplina degli interventi a favore delle
micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi
sismici, ai sensi dell'art. 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229
;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 46 del 10
gennaio 2018, recante modifiche alle ordinanze commissariali n. 4 del
2016, n. 8 del 2016, n. 9 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19 del 2017,
n. 32 del 2017, n. 33 del 2017, n. 37 del 2017, n. 38 del 2017 e n.
39 del 2017;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa
primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione del
decreto-legge n. 148 del 2017, si rende necessario provvedere alla
revisione e integrazione delle suindicate ordinanze n. 16 del 2017 e
n. 42 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove
disposizioni entrate in vigore;
Ritenuto altresi' che occorre correggere alcuni refusi contenuti
nell'ordinanza n. 46 del 2017;
Vista la nota del 1° febbraio 2018, prot. n. 1378, con cui il
commissario straordinario del Governo ha tramesso al Ministero dello
sviluppo economico lo schema di ordinanza;
Vista la nota del 13 febbraio 2018, prot. n. 3586, con cui il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto di
competenza, il proprio nulla - osta all'approvazione dello schema di
ordinanza trasmesso;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni -
Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 13
febbraio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16
del 3 marzo 2017

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il richiamo all'art. 14, comma 1, del decreto-legge
n. 189 del 2016 e' sostituito dal richiamo all'art. 16, comma 1, del
decreto-legge n. 189 del 2016;
b) al comma 2 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
approva, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
i progetti esecutivi delle opere pubbliche, dei lavori
relativi a beni culturali di competenza del Commissario e di quelli
predisposti dai soggetti indicati dall'art. 14, comma 4 e dall'art.
15, comma 1, lettera b) e c) del decreto-legge n. 189 del 2016 ed
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
2. All'art. 4 comma 3 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 e'
aggiunta in fine la frase: «Della eventuale variante urbanistica e'
data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini
dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte
dell'amministrazione competente.»
3. All'art. 5 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il richiamo all'art. 14, comma 4, del decreto-legge
n. 189 del 2016 e' sostituito dal richiamo all'art. 16, comma 4, del
decreto-legge n. 189 del 2016;
b) la lettera a) del comma 2 e sostituita dalla seguente: «a)
esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati
concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici,
di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi
nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune
competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell'ambito della
conferenza e' inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora ne
ricorrano le condizioni»;
c) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) approva i progetti definitivi relativi agli interventi
attuati dai soggetti indicati nell'art. 15, comma 1, lettere a) ed
e), e comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;».
4. All'art. 6 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2, in fine sono aggiunte le seguenti parole «nonche'
il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o
un suo delegato»;
b) al comma 8 la parola «permanente» e' soppressa.
5. All'art. 7 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola «permanente e' soppressa;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I lavori della
conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data
della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora alla
conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo' superare
i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il
termine finale di conclusione del procedimento.»
6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono appartate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis: La
determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante agli
strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della
disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
».


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