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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 40 del 15/03/2018
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale nondirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico2016-2018». (18G00064)

Pubblicato su: G.U. n. 100 del 02/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le
Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in
precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195
, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171
, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52
, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171
, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010,
n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico
2008-2009)»;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non
dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica),
concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195
- in data 26 gennaio 2018 dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa,
dalla Sezione COCER Esercito. Le Sezioni COCER Marina e COCER
Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e'
stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio centrale
di rappresentanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed
esaminate le osservazioni presentate dalla Sezione Marina del
Consiglio centrale di rappresentanza ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento
riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1


Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195
, il presente decreto si applica al personale
militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della
Marina, incluse le capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, con
esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi equipollenti
e del personale volontario non in servizio permanente. Il presente
decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi
equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi
effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte
economica, con le eccezioni di cui al comma precedente.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del
predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede
di definizione delle risorse contrattuali.


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