Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

DECRETO del 07/03/2018
Riduzione delle risorse finanziarie spettanti al Comune diBardonecchia, a seguito del trasferimento in proprieta', a titologratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.(Decreto n. 35675). (18A02972)

Pubblicato su: G.U. n. 99 del 30/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n.
42
»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili
utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui
al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero
delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21
;
Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 21939 del 9 dicembre
2015, n. 1191 del 22 gennaio 2016 e n. 8875 del 27 giugno 2017;
Visti i provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del
demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n.
2014/16245, prot. n. 2014/16246 e prot. n. 2014/16249 del 13 novembre
2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune
di Bardonecchia della Provincia di Torino (TO), ai sensi dell'art.
56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobile
appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati rispettivamente,
«Ex Caserma Principi di Piemonte», «Stazione di partenza della
teleferica per Melmise, nei pressi del piazzale della Stazione Nuova
Seggiovia dello Jafferau (ex immobile militare)» e «Terreno in Sponda
Sinistra del Torrente Dora di Rochemolles Strada per Millaures»;
Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e
Valle d'Aosta in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e'
stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali
rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 357 del 12 gennaio
2018;

Decreta:

Art. 1


Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Bardonecchia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di
Bardonecchia (TO) sono ridotte annualmente in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in
proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex Caserma
Principi di Piemonte», «Stazione di partenza della teleferica per
Melmise, nei pressi del piazzale della Stazione Nuova Seggiovia dello
Jafferau (ex immobile militare)» e «Terreno in Sponda Sinistra del
Torrente Dora di Rochemolles Strada per Millaures», meglio
individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta,
rispettivamente, prot. n. 2014/16245, prot. n. 2014/16246 e prot. n.
2014/16249 del 13 novembre 2014, a decorrere dalla data del
trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in € 24.425,18
annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di
Bardonecchia.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3,
ammontanti ad € 100.957,41, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero
dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in
corso.
5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di € 24.425,18.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso