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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 20/02/2018
Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionalericadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. (18A02715)

Pubblicato su: G.U. n. 98 del 28/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 98 recante
«Funzioni mantenute allo Stato», l'art. 99 recante «Funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali» e l'art. 101 recante
«Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e
stradale nazionale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." href="?service=1&id=10085&articolo=" class=linklegge>decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive
modificazioni, recante «Individuazione della rete autostradale e
stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto
legislativo n. 112», ed in particolare l'art. 1-bis, comma 1, nel
quale e' previsto che alle modifiche della rete autostradale e
stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del
medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle
regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;
Visto, altresi, l'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 461 del 1999, nel quale e' previsto che le modifiche
di cui al comma 1 del medesimo articolo «... consistono nel
trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente
riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495
, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi
dell'art. 101 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle
regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, in materia di viabilita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le
regioni e tra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e
strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
, in materia di viabilita'»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22
dicembre 2000, relativi al trasferimento alle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Puglia, Toscana e Umbria e agli enti locali delle regioni medesime
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21
settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16
dicembre 2008 e 8 luglio 2010, con i quali sono state modificate sia
le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse
nazionale e della rete stradale di interesse regionale, ricadenti
nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Puglia
e Umbria gia' individuate con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." href="?service=1&id=10085&articolo=" class=linklegge>decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461, nonche' con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 dicembre 2000, sia le tabelle di individuazione delle
strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale gia'
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 febbraio 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2
febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state
rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato
alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a
seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete
stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a
seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio
2006 e 16 dicembre 2008;
Vista la nota prot. n. 245 del 13 gennaio 2017, con la quale la
Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e
trasporti ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici il
parere di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." href="?service=1&id=10085&articolo=" class=linklegge>decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti prot.
n. 6460 del 9 giugno 2017, concernente la revisione della rete
stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione di
strade ex statali e di strade provinciali e la contemporanea
declassificazione di strade da trasferire alle regioni, ricadenti
nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Toscana, Veneto e Umbria;
Considerata l'esigenza di procedere ad una revisione complessiva
della rete stradale di interesse nazionale, che, sulla base di quanto
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
individui quale parte della rete nazionale gestita da ANAS S.p.a.
debba essere trasferita alle regioni;
Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n.
5/2017 e n. 64/2017, resi rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo
2017 e del 24 novembre 2017;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta 3 agosto
2017, rep. atti n. 102/ CU;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

1. Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse
nazionale relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria
allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono
sostituite da quelle di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J e K, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse
regionale relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria,
allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
febbraio 2000, come modificate dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno
2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008 e 8 luglio 2010 sono
sostituite da quella di cui agli allegati L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
U e W, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete
stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le integrazioni
alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse
regionale, di cui al comma 2, sono evidenziate nelle tabelle l.a,
l.b; 2.a, 2.b; 3.a, 3.b; 4.a, 4.b; 5.a, 5.b; 6.a, 6.b; 7.a, 7.b; 8.a,
8.b; 9.a, 9.b; 10.a, 10.b; 11.a, 11.b; allegate al presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
, restano di proprieta' dei comuni
i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2,
comma 2, lettera d), e) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285
, e successive modificazioni, che attraversano i centri
abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al
presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le
amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione
dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A
completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione
da parte dell'ANAS S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle
tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente
resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.


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