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ORDINANZA del 17/04/2018
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentrodella Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate a consentire ilsuperamento della situazione di criticita' determinatasi a seguitodegli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultimadecade del mese di novembre 2016 nel territorio della regionePiemonte. (Ordinanza n. 516). (18A02997)

Pubblicato su: G.U. n. 97 del 27/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016
con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno
dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e
di Torino ed e' stata stanziata la somma di euro 36.902.647,00 a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione
dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di
emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed
indispensabili fabbisogni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017
con cui lo stanziamento di risorse di cui alla sopra citata delibera
del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 e' integrato di euro
14.097.353,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge n. 225 del
1992;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017
con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera
del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, sono stati estesi in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti
le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di
Alessandria e di Asti;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 430 del 10 gennaio 2017, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre
2016 nel territorio della Regione Piemonte»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con
cui e' stato prorogato, fino al 10 dicembre 2017, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle
Province di Cuneo e di Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016
nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro
e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
D'intesa con la Regione Piemonte;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Piemonte e' individuata quale amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi
atmosferici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Presidente della Regione
Piemonte e' individuato quale responsabile delle iniziative
finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del
presente provvedimento, sulla base della documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia' in
possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per proseguimento in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti,
ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai
soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro termine di cui al comma 2 il commissario delegato di cui
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017, provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo
quadro economico.
4. Il Presidente della Regione Piemonte, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale
delle strutture organizzative della regione nonche' della
collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia'
disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Piemonte
provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della richiamata ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430/2017, che viene
allo stesso intestata fino al 10 dicembre 2019, salvo proroga da
disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di
avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente
della Regione Piemonte puo' predisporre un piano contenente gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della
situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa.
Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza
alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma
6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse
residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto
ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento
della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di
attuazione del piano di cui al comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione
civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza.
10. Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito della chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento
del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli


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