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DECRETO del 16/04/2018
Modifica al decreto 28 dicembre 2016, concernente l'integrazionedelle disposizioni comuni relative ai collocamenti supplementari dibuoni del Tesoro poliennali con vita superiore ai dieci anni,stabilite nel decreto di massima del 6 ottobre 2016. (18A02996)

Pubblicato su: G.U. n. 96 del 26/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398
, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017
(«decreto cornice» per l'anno finanziario 2018), emanato in
attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la
quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della
direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni di cui al decreto ministeriale
sopraindicato;
Visto il decreto 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»),
che disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la
modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta,
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398
, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di
anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale sono
state apportate integrazioni agli articoli 10 e 12 del suddetto
decreto di massima;
Ritenuta la necessita' di modificare la ripartizione della
percentuale spettante nel collocamento supplementare, prevista
dall'art. 12, primo comma, del decreto di massima, cosi' come
integrato dal decreto n. 108834, del 28 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Importo di diritto di ciascuno specialista

Il primo comma dell'art. 3 del decreto n. 108834, del 28 dicembre
2016 e' abrogato. Dopo il primo comma dell'art. 12 del decreto di
massima e' inserito il seguente: «Per i buoni del Tesoro poliennali
con vita residua superiore ai 10 anni, nel caso in cui s'intenda
ricorrere alla facolta' d'incrementarne l'importo al 20 per cento, la
percentuale spettante nel collocamento supplementare, e' determinata
con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente
per l'importo del 12,5 per cento e del 7,5 per cento».


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