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COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio delmedicinale per uso umano «Biphozyl». (18A02826)

Pubblicato su: G.U. n. 93 del 21/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Estratto determina AAM/PPA n. 340/2018 del 4 aprile 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni tipo II n. C.I.4):
aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4 e 4.5 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto (RCP) e corrispondenti paragrafi del
foglio illustrativo (FI) sulla base di una revisione dei dati di
letteratura;
aggiornamento dell'etichettatura in linea con il QRD template;
in aggiunta, aggiornamento del link relativo alla segnalazione
delle reazioni avverse al paragrafo 4.8 dell'RCP e corrispondente
paragrafo del FI.
Le variazioni si applicano alla specialita' medicinale BIPHOZYL,
nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in
commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:
A.I.C. n. 043657028 - «soluzione per emodialisi e
emofiltrazione» 2x5000 ml in sacca a due comparti con connettore luer
con valvola.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla
determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB (codice S.I.S. 2953).
Numero procedura: NL/H/3002/001/II/005/G.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente determinazione, al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219
e successive modificazioni ed
integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o
in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della
presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui
all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale
AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni
relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14
aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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