DECRETO del 12/04/2018 Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositidi terzi. (18A02872)
Pubblicato su: G.U. n. 93 del 21/04/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 945 a 959 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che disciplina l'autorizzazione allo stoccaggio dei prodotti energetici presso depositi di terzi e, in particolare, l'art. 1, comma 957, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative dei predetti commi da 945 a 959 nonche' le modalita' di trasmissione, anche telematiche, del flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e, in particolare: l'art. 8, comma 1, recante disposizioni relative al destinatario registrato; l'art. 21, che sottopone ad accisa i prodotti energetici ivi considerati; l'art. 23, che stabilisce, tra l'altro, i requisiti e le condizioni per operare in regime di deposito fiscale; Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito dal predetto art. 1, comma 957, della predetta legge n. 205 del 2017, attraverso l'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 957; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 1, commi da 945 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, le modalita' con cui i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso i depositi di cui agli articoli 23 e 8, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominati, ai soli fini del presente decreto, «depositi ausiliari», di cui non risultino esercenti, sono identificati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. L'identificazione e' effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. Restano salve le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, di seguito denominato TUA, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e alla tenuta delle contabilita' di deposito. Versione PDF |