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ORDINANZA del 28/03/2018
Modalita' di anticipazione e rimborso del trattamento economico delpersonale della struttura, nonche' di destinazione e ripartizionedelle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50,comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016).(Ordinanza n. 50). (18A02802)

Pubblicato su: G.U. n. 92 del 20/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con il quale l'on. Paola De Micheli e' stata nominata
Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini
della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a
far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229
, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172
;
Visto l'art. 3 del richiamato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, rubricato «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016»
e segnatamente:
il comma 1, terzo periodo, il quale dispone che «le Regioni
disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per
assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la dotazione
del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi
da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni
interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»;
il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che «le Regioni, le
Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli
Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali
flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122
, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa
di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che «ferme restando
le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un
massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018,
per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o
locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici
speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale,
con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni,
con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni interessati»;
il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che «l'assegnazione
delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del
presente comma e' effettuata con provvedimento del Commissario
straordinario»;
Visto, altresi', l'art. 50 del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016 e segnatamente:
il comma 1, secondo periodo, secondo cui «al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio
corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti complessivamente
inferiore»;
il comma 3-bis secondo cui, «il trattamento economico
fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e'
anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo
le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita' provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al
pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche'
dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui
alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita'
di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario
straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario straordinario»;
il comma 7, secondo cui «con uno o piu' provvedimenti del
commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei
limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato
nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a
quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino
al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al
31 dicembre 2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di
posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'art. 1, puo' essere attribuito un incremento del 30 per cento
della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1°
ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31
dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di
posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale,
all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma
puo' essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del
trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su
specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione,
determinati semestralmente dal Commissario straordinario. 7-bis. Le
disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano
anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di
cui all'art. 3»;
il comma 7-bis, secondo cui «le disposizioni di cui al comma 7,
lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»;
il comma 8, ultimo periodo, secondo cui «con uno o piu'
provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di
appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
delle necessarie risorse economiche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, segnatamente, l'art. 1,
comma 739, che ha elevato fino ad un massimo di complessivi 20
milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di cui all'art.
3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10
novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione
dell'Ufficio comune denominato ufficio speciale per la ricostruzione
post sisma» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.
189»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28
novembre 2016 recante «Linee direttive per la ripartizione e
l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere
nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24
agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27
gennaio 2017 con cui e' stata disciplinata l'articolazione interna e
l'organizzazione della struttura centrale posta alle dipendenze del
Commissario straordinario ed in particolare gli articoli 9 e 10;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio
2017 recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e
l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di
tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile
destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale,
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni,
le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli
effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 40 dell'8
settembre 2017 recante «Compensi per prestazioni di lavoro
straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 50, comma 7 lettera a), e comma 7-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e segnatamente l'art. 1, comma 7,
secondo cui «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 43 rubricato
«Responsabile per la trasparenza»;
Ravvisata la necessita' di definire le modalita' di liquidazione,
rimborso ed eventuale anticipazione alle amministrazioni di
appartenenza del personale in comando, fuori ruolo o altro analogo
istituto, presso la struttura commissariale, delle necessarie risorse
economiche al fine di consentire continuita' e regolarita'
nell'erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio
in favore del predetto personale, ai sensi del richiamato art. 50,
comma 8, del decreto-legge n. 189/2016;
Ritenuto opportuno, altresi', definire le modalita' di attuazione e
l'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, terzo e quarto
periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, con riferimento alle
forme di reclutamento del personale ivi previste, assicurino il
miglior utilizzo delle risorse contemperando le esigenze di
contenimento della spesa e l'efficacia dell'azione amministrativa,
avuto riguardo agli obiettivi temporali di breve termine della
gestione straordinaria;
Ritenuto necessario individuare le risorse finanziarie da destinare
a ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione finalizzate al
potenziamento delle rispettive dotazioni di personale di cui all'art.
3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, mediante la
ripartizione tra le Regioni interessate delle risorse di cui al
medesimo art. 3, comma 1, quarto e sesto periodo;
Ritenuto opportuno, infine, definire linee di indirizzo che
consentano ai Vice-commissari, nell'ambito dell'autonomia
organizzativa riconosciuta agli Uffici speciali per la ricostruzione,
di dare diretta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 50,
comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Sentiti i Vice Commissari, Presidenti delle Regioni, nelle riunioni
della cabina di coordinamento del 21 febbraio 2018 e del 7 marzo
2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti
commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni
per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte
della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Modalita' di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse
economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale
pubblico della struttura commissariale.
1. Il trattamento economico accessorio spettante al personale non
dirigenziale della struttura commissariale di cui all'art. 2, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e
all'art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189 in posizione di comando, fuori ruolo od altro analogo
istituto, e' determinato, ai sensi del medesimo art. 50, comma 1,
secondo periodo, secondo i criteri e le modalita' di cui agli
articoli 15 e 18, lettera B), del contratto collettivo nazionale
integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri per il quadriennio normativo 2006 -2009.
2. Gli importi previsti dall'art. 15, comma 1, del contratto
collettivo nazionale integrativo relativo al personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio normativo
2006-2009 in favore del personale di cui al precedente comma sono
aumentati di un importo pari all'incremento riconosciuto annualmente
al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri per effetto dei risparmi di gestione di cui all'art. 82 del
CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 maggio
2004.
3. Al personale di cui al precedente comma 1 e' riconosciuta la
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario nei limiti e
secondo le modalita' di cui all'ordinanza commissariale n. 40/2017.
4. Le modalita' di liquidazione, di rimborso e di eventuale
anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di
appartenenza del personale di cui all'art. 50, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater del decreto-legge n. 189 del 2016, sono determinate sulla
base delle istruzioni e delle modalita' operative specificate
nell'allegato «A» che forma parte integrante della presente
ordinanza.


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