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DECRETO n. 35 del 17/01/2018
Regolamento recante composizione e modalita' di funzionamentodell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confrontidegli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3luglio 2017, n. 105. (18G00054)

Pubblicato su: G.U. n. 92 del 20/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, che, nel
disciplinare l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei
confronti degli amministratori locali, prevede che con decreto del
Ministero dell'interno ne siano stabilite composizione e modalita' di
funzionamento;
Visto l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400
, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visti gli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.
180
, «Regolamento recante disposizioni in materia di
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni»;
Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'»;
Sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il parere n. 2625/2017 reso, nell'adunanza del 7 dicembre
2017, dal Consiglio di Stato-Sezione consultiva per gli atti
normativi;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
di cui alla nota n. 24806 del 29 dicembre 2017;
Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 16
gennaio 2018;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1


Composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori
nei confronti degli amministratori locali

1. L'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei
confronti degli amministratori locali di cui all'articolo 6 della
legge 3 luglio 2017, n. 105, opera presso il Ministero dell'interno.
2. E' presieduto dal Ministro dell'interno o suo delegato ed e'
composto dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali, dal Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Direttore
dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dal Capo
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia, dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Presidente, unitamente a due
rappresentanti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal
Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Unione delle
province d'Italia.
3. In caso di impossibilita' di partecipare alle riunioni
dell'Osservatorio, i componenti di cui al comma 2 possono delegare
propri rappresentanti di comprovata professionalita' e titolari di
potere decisionale.
4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre fatta salva
la facolta' del Presidente di chiamare a partecipare alle riunioni
altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni
e della societa' civile, docenti universitari o esperti nelle materie
di cui al presente decreto.
5. Le riunioni dell'Osservatorio, che e' convocato almeno due volte
all'anno, si svolgono, di norma, a Roma presso la sede istituzionale
del Ministero dell'interno.
6. Al fine di testimoniare la presenza e la vicinanza delle
Istituzioni a fianco degli amministratori locali, il Presidente,
anche su richiesta di uno o piu' componenti, puo' valutare di
convocare l'organismo presso le Prefetture-Uffici Territoriali del
Governo. In tal caso, la partecipazione dei componenti puo' essere
prevista anche in modalita' telematica.
7. L'Osservatorio e' supportato, con compiti di segreteria,
dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro.


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