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DELIBERA del 22/12/2017
Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi perl'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalita' di cui agliarticoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale. (Deliberan. 127/2017). (18A02615)

Pubblicato su: G.U. n. 87 del 14/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che assegna al
Comitato interministeriale per la programmazione economica,
nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il
compito di indicare in generale gli indirizzi programmatici ed in
particolare di determinare le linee di intervento e quantificare le
risorse finanziarie necessarie, nonche' di determinare i criteri
generali per la ripartizione delle risorse tra i vari settori
d'intervento e di indicare i criteri per la ripartizione delle
risorse tra le regioni;
Visti in particolare il comma 1, lettera f), del richiamato art. 2,
che prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli
altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica, nonche' il comma 1, lettera q), dell'art. 3
della medesima legge, che prevede la determinazione delle quote da
destinare all'attuazione di interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, finalizzati a sopperire alle esigenze
piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che,
a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, mantiene
allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente
alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione
di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a
livello nazionale;
Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica
nell'edilizia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 153 del 18 giugno 2010, che promuove il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi;
Visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, che reca «Adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici», ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192
;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
febbraio 2014, n. 72, concernente il «Regolamento di organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Viste le delibere di questo Comitato, n. 45 del 26 ottobre 1978,
con la quale si e' provveduto, ai sensi del citato art. 2 della legge
n. 457 del 1978, sia alla ripartizione dei fondi per la
programmazione ordinaria delle regioni, sia alla definizione degli
indirizzi e delle linee programmatiche di carattere tecnico, e n. 75
del 1979, n. 11 del 1982, n. 10 del 1985, n. 25 del 1994, n. 7 e n.
83 del 1995, con le quali sono state ripartite tra i diversi settori
di intervento le risorse di cui ai richiamati articoli 2, comma 1,
lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge n. 457 del 1978,
destinandole a specifiche iniziative e programmi;
Vista la nota n. 40682 del 25 ottobre 2017 con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, per il successivo
esame del Comitato, la proposta di riprogrammazione delle residue
risorse finanziarie giacenti sul conto corrente n. 20127 «Fondi di
edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali», destinate ai
programmi e agli interventi di cui ai richiamati articoli 2, lettera
f) e 3, lettera q), corredata da uno schema di delibera e dalla
relativa relazione illustrativa;
Considerato che la proposta pone in evidenza:
a) l'esistenza di un particolare disagio abitativo riscontrabile
a livello nazionale a causa della insufficiente offerta di alloggi da
destinare alle persone con limitata disponibilita' economica, nonche'
la necessita' di adeguamento strutturale del patrimonio edilizio,
come confermato dai tragici esiti dei recenti sismi del 2016 e 2017,
proponendo conseguentemente la riprogrammazione delle risorse
disponibili non utilizzate allocate sul precitato conto corrente n.
20127, nel rispetto delle finalita' generali degli articoli 2,
lettera f) e 3, lettera q), della citata legge n. 457 del 1978;
b) l'esistenza di ulteriori fabbisogni manifestati dalle regioni
per il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
nonche' di una crescente domanda di alloggi espressa dalle persone
con limitata disponibilita' economica;
c) la necessita' di riprogrammare le risorse individuate nella
proposta procedendo nel contempo ad una rivisitazione degli indirizzi
e delle priorita' in precedenza individuati da questo Comitato per le
finalita' previste dai due soprarichiamati articoli di legge, al fine
di dare risposte coerenti alle nuove dinamiche sociali, demografiche
ed economiche che caratterizzano l'attuale disagio abitativo ed al
fabbisogno espresso dalle circa 600.000 domande di edilizia
residenziale pubblica, giacenti presso le amministrazioni locali;
d) la necessita' di individuare ed avviare un programma,
realizzato attraverso una sperimentazione su base nazionale, che
affronti tematiche in linea con le policy prioritarie imposte
dall'Europa su ambiente e sicurezza nell'edilizia pubblica, che veda
coinvolte tutte le regioni e che abbia inoltre come obiettivo
decisivo quello di stimolare le amministrazioni locali ad introdurre
tematiche e procedure innovative nella realizzazione e gestione
dell'edilizia residenziale pubblica;
Vista la nota n. 12694 del 13 dicembre 2017, con la quale il
Ministero delle infrastrutture ha trasmesso il quadro aggiornato
delle risorse finanziarie complessivamente giacenti sul citato conto
corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata
programmi centrali», a titolarita' del Ministero dell'economia e
delle finanze, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e
gestito dalla Cassa depositi e prestiti, sul quale sono allocate,
nelle sezioni fondo L) e fondo M), le residue risorse finanziarie
gia' destinate ai programmi e agli interventi di cui ai richiamati
articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q);
Preso atto che per i richiamati fondi L) ed M) il Ministero delle
infrastrutture ha accertato, al netto degli importi ancora da erogare
per i programmi attivati ma che hanno esaurito la capacita' di spesa,
una disponibilita' finanziaria di risorse non piu' utilizzabili tali
da consentirne la riprogrammazione di una quota parte, che il
Ministero delle infrastrutture ha fissato in 350 milioni di euro, da
destinare a programmi e interventi sulla base di indirizzi
aggiornati;
Ritenuto che la proposta di riprogrammazione formulata assicura un
coerente e organico utilizzo delle risorse in linea con la finalita'
generale dei programmi attivati con le risorse di cui ai fondi
precitati, e che e' necessario promuovere interventi piu' aderenti
alle attuali condizioni determinate dall'evoluzione della normativa
tecnica riguardante soprattutto i settori dell'efficienza energetica,
dell'adeguamento sismico ed, in generale, le caratteristiche
prestazionali degli edifici e dei relativi impianti;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3
della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di
questo Comitato;
Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la
seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste
a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del
Comitato;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Aggiornamento degli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle
risorse finanziarie residue destinate alle finalita' di cui agli
articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge
5 agosto 1978, n. 457
.
1.1. La riprogrammazione delle risorse residue destinate alle
finalita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1,
lettera q) della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sui fondi L)
ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia
convenzionata/agevolata programmi centrali» segue prioritariamente i
seguenti indirizzi programmatici, attualizzati sulla base della piu'
recente normativa tecnica di settore:
a) coerenza con le policy prioritarie dell'Unione europea in
tema di ambiente e sicurezza nell'edilizia pubblica;
b) consumo di suolo zero;
c) privilegiare il recupero edilizio ed urbano rispetto alla
nuova edificazione;
d) integrazione di funzioni residenziali con quelle
extra-residenziali;
e) incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri
degradati;
f) efficientamento energetico degli edifici;
g) innalzamento dei livelli di qualita' dell'abitare per quanto
attiene il superamento delle barriere architettoniche e la sicurezza
nell'uso degli spazi;
h) flessibilita' compositiva e tipologica degli spazi della
residenza;
i) innovazione tecnologica dell'edilizia secondo principi di
autosostenibilita';
j) adeguamento/miglioramento sismico degli edifici.
1.2. Gli ambiti di intervento della riprogrammazione delle
risorse operata con la presente delibera sono costituiti da:
a) attuazione di un programma integrato di edilizia
residenziale sociale;
b) interventi di edilizia residenziale sociale nei territori
danneggiati dagli eventi sismici.
2. Riparto delle risorse e settori d'intervento.
2.1. A valere sulle risorse residue destinate alle finalita' di
cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q)
della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sui fondi L) ed M) del
conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata
programmi centrali» di cui alle premesse ed al paragrafo 1.1 della
presente delibera, la somma di 350 milioni di euro e' cosi' ripartita
e destinata:
a) fino a 250 milioni di euro, per l'attuazione di un programma
integrato di edilizia residenziale sociale, omnicomprensivamente
intesa quale sovvenzionata e agevolata. Le proposte di intervento,
predisposte dai comuni individuati dalle regioni con le modalita' di
cui al paragrafo 4 ed attuate dalle medesime amministrazioni
comunali, dagli ex IACP comunque denominati, da imprese e cooperative
in modalita' di edilizia convenzionata, dovranno:
1) essere finalizzate ad un «consumo di suolo zero» ed essere
in grado di innescare processi complessivi di qualita' e di coesione
sociale di ambiti particolarmente degradati o interessati da processi
di trasformazione verso il degrado;
2) prevedere interventi di recupero e ristrutturazione degli
immobili esistenti, interventi di demolizione e ricostruzione,
acquisto di immobili e, solo in misura residuale, nuove costruzioni;
3) prevedere un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi
e per servizi di prima necessita', complementari agli alloggi;
4) essere destinate alla locazione permanente con canone
sociale, per le proposte di intervento che usufruiranno di un
contributo pubblico a copertura totale del costo di realizzazione,
mentre per le proposte di intervento che usufruiranno di un
contributo pubblico in quota parte del costo di realizzazione, alla
locazione permanente o con patto di futura vendita degli alloggi al
termine del periodo di locazione a canone agevolato, da assegnare
alle categorie svantaggiate di cui all'art. 11, comma 2, lettere da
a) a g), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto dei
limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata fissati da
ciascuna regione e provincia autonoma;
5) essere cofinanziate da soggetti pubblici e/o privati per
una quota pari ad almeno il 20 per cento del finanziamento statale
assegnato;
6) avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilita', con
efficientamento energetico degli edifici da realizzare secondo i
requisiti per gli «edifici a energia quasi zero» di cui alla
direttiva dell'Unione europea 2010/31/UE, garantendo una prestazione
energetica dell'immobile, con riferimento alle linee guida del
decreto interministeriale del 26 giugno 2015 di cui alle premesse,
pari almeno alla classe di efficienza A1 per gli interventi di
recupero e riuso e pari alla piu' alta classe A4 di efficienza per
gli interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione,
nonche' di nuova costruzione;
7) perseguire la messa in sicurezza delle componenti
strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o
miglioramento sismico;
8) innalzare i livelli di qualita' dell'abitare per quanto
attiene il superamento delle barriere architettoniche e la sicurezza
nell'uso, la flessibilita' compositiva e tipologica degli spazi della
residenza utile a fornire risposte alle mutate esigenze che
caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla casa, e
l'innovazione tecnologica dell'edilizia in un concetto di
autosostenibilita';
9) contribuire all'incremento della qualita' urbana del
contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati,
per una quota non superiore al 20 per cento del finanziamento statale
assegnato, mediante il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni
secondarie (asili nido, scuole materne e primarie, attrezzature
sportive, ecc.);
b) fino a 100 milioni di euro, per interventi di edilizia
residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24
agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18
gennaio 2017. Le proposte di intervento da finanziare dovranno in
ogni caso garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti
4), 6), 7), 8) e 9) della lettera a).
3. Articolazione temporale dell'utilizzo delle risorse.
3.1. Le risorse di cui al paragrafo 2.1 della presente delibera
saranno utilizzate secondo il profilo temporale indicato nella
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Modalita' attuative del programma di cui al paragrafo 2.1,
lettera a).
4.1. Per gli interventi relativi al programma di cui al
precedente paragrafo 2.1, lettera a) a ripartizione delle risorse tra
le regioni e province autonome, pari a complessivi 250 milioni di
euro, e' effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, sulla
base dei sotto riportati indicatori, da comunicarsi al Ministero
medesimo da parte delle stesse regioni e province autonome entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera:
a) popolazione residente da ultimo aggiornamento ISTAT - peso
20 per cento;
b) numero di domande di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata inevase al 1° gennaio 2016 - peso 40 per cento;
c) famiglie in affitto da ultimo aggiornamento ISTAT - peso 40
per cento.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuto riscontro da parte della
direzione generale per la condizione abitativa, della completezza e
della comparabilita' dei suddetti indicatori comunicati da parte
delle regioni e province autonome, e' approvata la ripartizione delle
relative risorse.
4.2. In ciascuna regione potranno essere finanziate non piu' di
due proposte di intervento. Ciascuna regione e provincia autonoma
procede alla individuazione del o dei comuni candidati a presentare
le proposte di intervento, sulla base di indicatori coerenti con la
programmazione regionale dell'edilizia residenziale sociale e
rappresentativi del disagio abitativo, sociale ed economico della
regione stessa. Le regioni e province autonome comunicano al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la condizione abitativa, entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del decreto di riparto delle risorse di cui al
paragrafo 4.1, il comune o i comuni individuati con il relativo
importo da assegnare. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione
da parte delle regioni e province autonome dei comuni prescelti, e'
approvato l'elenco dei comuni ammessi a finanziamento e sono definiti
le procedure, i tempi, le caratteristiche tecniche delle proposte da
elaborare da parte dei comuni prescelti e le modalita' di erogazione
del finanziamento statale e di monitoraggio del programma.
5. Modalita' attuative degli interventi di cui al paragrafo 2.1,
lettera b).
5.1. Per gli interventi di ricostruzione post sisma di cui al
paragrafo 2.1, lettera b) le regioni interessate, superata la fase
emergenziale, comunicano i fabbisogni al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione
abitativa.
5.2. Gli interventi di edilizia residenziale sociale nelle aree
colpite dal terremoto dovranno tenere conto delle iniziative e dei
programmi attuati e/o coordinati dal commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24
agosto 2016.
5.3. Con uno piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, da
parte delle regioni interessate, dei suddetti fabbisogni e'
effettuato il riparto delle risorse, pari a complessivi 100 milioni
di euro, e sono definiti i criteri per il finanziamento degli
interventi e le modalita' attuative e di monitoraggio.
6. Pareri preventivi della Conferenza unificata.
6.1. Tenuto conto del coinvolgimento delle regioni e dei comuni
nell'attuazione dei programmi ed interventi previsti al paragrafo
2.1, lettere a) e b), nonche' delle competenze in materia assegnate
alle stesse regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce
preventivamente sui decreti ministeriali previsti dai paragrafi 4.1,
4.2 e 5.3. il parere della Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali.
7. Verifica dell'attuazione degli interventi.
7.1. Per la verifica dell'attuazione degli interventi il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta a questo
Comitato, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2018,
una dettagliata relazione contenente gli elementi conoscitivi sullo
stato di avanzamento degli interventi e sugli obiettivi fisici
raggiunti.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri

Il segretario: Lotti

Registrata alla Corte dei conti il 28 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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