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DECRETO del 07/03/2018
Migliore individuazione del perimetro afferente tredici immobiliapportati e/o trasferiti al Fondo Immobili Pubblici. (18A02594)

Pubblicato su: G.U. n. 85 del 12/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successivamente modificato (nel seguito indicato come il
«Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza
il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, individua la
disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;
Visti i decreti del 23 dicembre 2004 (Decreto di apporto, I decreto
di trasferimento e II decreto di trasferimento) del Ministro
dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con
i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti e
trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobili pubblici»
(di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a
tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
del 9 giugno, del 15 dicembre e del 24 dicembre, dell'anno 2004, con
i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni
aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e
trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di
locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i
«Decreti attuativi, art. 4, decreto-legge n. 351/2001»);
Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai
sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di
indennizzo»);
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e
l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtu' del citato Accordo di
indennizzo, si e' provveduto alla espunzione e/o sostituzione di
immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato
al Fondo (di seguito i «Decreti di indennizzo») come descritto negli
allegati ai medesimi decreti;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 febbraio 2006, n. 28 (di seguito l'«Art. 4») che prevede che «A
migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo
decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004;
dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF
in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto
emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del
decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005
devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti
dei predetti decreti, tutte le unita' immobiliari, ad uso non
residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le
unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti ancorche' con
un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati
dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario
meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere
emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte le
unita' immobiliari, ad uso non residenziale, gia' di proprieta' del
medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono
ubicate le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti,
come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi
richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti
dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia
e delle finanze»;
Atteso che e' emersa la necessita', per taluni immobili, di
provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti beni
l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di
individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al
Fondo ai sensi dello stesso art. 4;
Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura
generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo,
secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di
cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a
evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di
interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali
roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art. 3,
comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di
particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari
trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto
valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;
Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato
nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti
di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di
trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei
Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella
differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
4 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i
decreti dirigenziali del Ministero delle finanze presuppongono un
accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa
certificazione, affinche' il decreto di migliore identificazione
interessi, con certezza, unita' gia' facenti parte del decreto di
individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione
dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei
medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche al
fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo
finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo
che non ne ha pagato il relativo prezzo»;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 15 dicembre 2017, prot.
n. 2017/16296/DGP-PA-FI, con la quale e' stata trasmessa la
certificazione prot. n. 2017/16268/ DGP-PA-FI (di seguito «la
certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al
presente decreto, completa dell'elenco, parte integrante della
medesima, di tredici beni immobili gia' conferiti al Fondo, redatta
ai sensi dell'art. 4;
Visto che con la presentazione della certificazione e' stata
accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessita' di
individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella
stessa, ricadenti nella proprieta' del Fondo, anche oggetto di
alienazione a terzi acquirenti;
Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi il 7 dicembre
2017 tra l'Agenzia del demanio e InvestiRe SGR SpA, in qualita' di
gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione
e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali che
rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo tempo
trasferiti e/o apportati al Fondo;
Considerato che per le unita' immobiliari di cui alla
certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende
pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4;
Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la
stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento
all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente
sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del
demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta
modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;
Vista la relazione tecnica prot. n. 2018/1408/DRM-STAN1 del 22
febbraio 2018, con la quale l'Agenzia del demanio, direzione
regionale Marche, chiariva, per l'immobile sito in Pesaro, via Yuri
Gagarin (cod. PSX0901), che «il diritto all'uso delle aree comuni del
piu' ampio complesso polivalente» - cosi' come indicato nelle note
della tabella allegata alla certificazione del direttore dell'Agenzia
- sia stato ricompreso nel valore unitario del bene da parte
dell'esperto indipendente del Fondo «e che, quindi, sia da escludersi
la circostanza di un trasferimento di un diritto (di uso) non
ricompreso nella valutazione originaria»;
Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio
in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
all'art. 4, tenendo conto delle valutazioni di congruita' degli
immobili in sede di apporto o trasferimento;

Decreta:

Gli immobili di proprieta' del Fondo immobili pubblici, di cui alla
certificazione dell'Agenzia del demanio, prot. n. 2017/16268/
DGP-PA-FI, trasferiti al medesimo in forza dell'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e dei relativi decreti
attuativi, sono meglio identificati e descritti nella menzionata
certificazione allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2018

Il direttore generale del Tesoro: La Via

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, n. 1-285


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