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DECRETO del 20/03/2018
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione diorigine controllata e garantita «Romagna» Albana. (18A02434)

Pubblicato su: G.U. n. 84 del 11/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla
data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di
protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del
regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione
di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in
conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE)
n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2
dell'art. 72 del medesimo regolamento;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010
;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012
contempla anche disposizioni applicative del citato reg. (CE) n.
607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita'
procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n.
1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente
aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg.
(CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg.
(CE) n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della
Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa
dell'Unione europea;
Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della
Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le
disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e
conseguentemente dei predetti decreti ministeriali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con
il quale e' stata riconosciuta la DOC «Romagna» Albana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con
il quale e' stata riconosciuta la DOCG «Romagna» Albana e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli
stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOCG «Romagna» Albana;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il
disciplinare della predetta DOCG;
Visto il decreto 31 maggio 2016 concernente l'autorizzazione al
Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), per consentire
l'etichettatura transitoria dei vini a DOCG «Romagna» Albana, ai
sensi dell'art. 72 del reg. CE n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute
in conformita' alle modifiche inserite nella proposta di modifica del
relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 22 marzo
2016;
Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 10660 - 14/12/2018,
con la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di
Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta
presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Vini di
Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica
dell'art. 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini DOCG
«Romagna» Albana, concernente una modifica minore, che non comporta
alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative
alle modalita' di confezionamento per tutte le tipologie con tutti i
dispositivi consentiti dalla normativa vigente e all'aggiornamento
della normativa di riferimento, legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Considerato che per la citata modifica minore di cui agli articoli
7, 8 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni
procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a
supporto della citata modifica minore agli articoli 7, 8 e 10 del
disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione e'
risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10,
comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare,
per la medesima richiesta:
in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte
della competente Regione Emilia Romagna;
ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione;
sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche
relative alla modifica minore proposta di cui agli articoli 7, 8 e 10
del disciplinare di produzione che risultano conformi alle rispettive
vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non
comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in
questione;
Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare
con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli
articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG
«Romagna» Albana, in particolare nel rispetto dell'art.
118-octodecies, par. 3, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a
DOCG «Romagna» Albana, cosi' come approvato con provvedimento
ministeriale 31 maggio 2016 concernente la proposta di modifica del
disciplinare di produzione, resa applicabile dal decreto ministeriale
22 marzo 2016 concernente le disposizioni di etichettatura
transitoria richiamata in premessa, sono apportate le modifiche
evidenziate nell'allegato al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare della DOCG «Romagna» Albana di cui
al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - sezione
qualita' - vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai
fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso
alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto
delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2018

Il dirigente: Polizzi


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