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DECRETO del 30/03/2018
Scioglimento della «Edilcoop Salentina - Societa' cooperativaedilizia per azioni», in Lecce nomina del commissario liquidatore.(18A02501)

Pubblicato su: G.U. n. 83 del 10/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267
;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17
gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di
bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.
2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di
vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dal
revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative
alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si
intendono richiamate;
Considerato, come emerge dal verbale della predetta ispezione, che
la cooperativa non persegue lo scopo sociale e mutualistico, avendo
integrato il proprio oggetto sociale originario di cooperativa
edilizia con lo svolgimento di un'attivita' commerciale lucrativa
consistente nella costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e
successivamente avendo provveduto alla costruzione e gestione in
proprio di un impianto fotovoltaico, vendendo l'energia elettrica
prodotta a terzi distributori e percependo i relativi contributi in
conto esercizio;
Considerato altresi' che l'attivita' sopra descritta risulta
sconosciuta alla gran parte dei soci e che i soci stessi non sono
adeguatamente coinvolti nella vita sociale dell'ente e non hanno
ricevuto alcun vantaggio mutualistico dalle nuove attivita';
Tenuto conto, inoltre, come rilevato nel verbale di ispezione,
delle gravi irregolarita' riscontrate nella convocazione delle
assemblee dei soci e della condizione di conflitto di interesse da
parte del legale rappresentante, riscontrata in molte operazioni
condotte dalla cooperativa;
Considerato che in data 8 agosto 2016 e' stato assolto l'obbligo di
cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione
dell'avvio del procedimento;
Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentate,
acquisite in data 22 agosto 2016, dalle quali risulta, tra l'altro,
che la cooperativa ha ritenuto di non modificare lo statuto sociale
con la previsione di un nuovo scambio mutualistico riferito
all'attivita' di costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e di
produzione e vendita di energia elettrica, ne' ad oggi la cooperativa
ha provveduto ad adottare iniziative atte a regolarizzare la propria
situazione;
Ritenuto, pertanto, che gli elementi forniti dalla cooperativa non
siano utili per non disporre lo scioglimento dell'ente;
Vista la nota del 21 novembre 2017 con la quale l'Associazione di
rappresentanza, Legacoop - Lega Nazionale Cooperative e Mutue, e'
stata sollecitata a comunicare i nominativi di tre professionisti
disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della
societa' cooperativa - gia' peraltro richiesti con la citata
comunicazione di avvio del procedimento - assegnando il termine di
quindici giorni per provvedere in tal senso;
Vista la nota di questa amministrazione del 14 febbraio 2018 con
cui e' stata sollecitata ulteriormente l'Associazione di
rappresentanza a fornire la terna di professionisti per
l'attribuzione dell'incarico di commissario liquidatore, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400
, stante il mancato riscontro alle precedenti
comunicazioni in tal senso ed e' stato comunicato alla cooperativa
che questa Autorita' di vigilanza avrebbe comunque provveduto ad
adottare il decreto di scioglimento per atto d'autorita';
Vista la nota acquisita agli atti in data 28 febbraio 2018 con cui
il legale rappresentante della cooperativa e il legale da essa
incaricato contestano il contenuto della sopra richiamata nota del 14
febbraio 2018, deducendo, in particolare, che l'Amministrazione
procedente avrebbe «esaurito il proprio potere provvedimentale» per
il decorso del termine;
Ritenute non meritevoli di accoglimento le menzionate ulteriori
argomentazioni prodotte dalla cooperativa, in quanto secondo il
principio generale di necessita' dell'azione amministrativa,
funzionale alla cura dell'interesse pubblico individuato dalla legge,
la pubblica amministrazione non consuma mai il proprio potere
pubblicistico e deve pertanto essere esclusa l'illegittimita' o
invalidita' del provvedimento emesso oltre il termine di conclusione
del procedimento, a maggior ragione nel caso di specie, considerata
anche la mancata designazione, piu' volte richiesta alla Associazione
di rappresentanza, ex art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Ritenuto altresi' che non puo' ritenersi leso l'affidamento della
cooperativa, posto che quest'ultima, come argomentato, continua a
porre in essere una immutata condizione di mancato perseguimento
dello scopo mutualistico;
Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale
per le cooperative di cui all'art 4, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78
, in conseguenza
della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo
2018, della commissione centrale per le cooperative, disporre con
urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorita' con
nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del
tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2545-septiesdecies;
Tenuto conto che l'Associazione di rappresentanza non ha a
tutt'oggi fornito i nominativi dei professionisti disposti ad
assumere l'incarico di commissario liquidatore della societa'
cooperativa in questione, il nominativo del professionista cui
affidare tale incarico e' stato estratto attraverso un sistema
informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco
selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni
di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai
professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno
2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti
interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del
Ministero;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Edilcoop Salentina - societa' cooperativa
edilizia per azioni» con sede in Lecce, (codice fiscale n.
00560800757), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile.


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