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DELIBERA del 22/12/2017
Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, trattaSesto FS - Monza Bettola. Approvazione variante e autorizzazioneutilizzo di ribassi di gara (CUP B61E04000030001). (Delibera n.85/2017). (18A02372)

Pubblicato su: G.U. n. 81 del 07/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo del
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e visti in
particolare:
a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione
del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati
secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle
attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui
progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro
sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione
del progetto;
d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima
applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163/2006
;
e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono
rispettivamente che:
1) lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore;
2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture
strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione
approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati
secondo la disciplina previgente;
3) le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente
decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita'
alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca
del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive
modificazioni;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216,
commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006;
Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento ordinario), con la
quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle
infrastrutture strategiche, che include nell'Allegato 1, nell'ambito
dei «Sistemi urbani», l'infrastruttura «Monza metropolitana» e
nell'Allegato 2 la «Metropolitana di Monza (prolungamento M1 - tratta
Sesto S. G. - Monza Bettola)»;
Vista la delibera del 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, Supplemento ordinario, con la quale
questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al
Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito
dell'infrastruttura «Accessibilita' metropolitana Fiera di Milano»,
l'intervento «Milano Prolungamento della linea Metropolitana M1»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno
2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha
soppresso la Struttura tecnica di missione istituita con decreto
dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive
modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo
decreto alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali
e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a
supporto;
Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha
formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo
alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto
(CUP) e, in particolare:
a) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere
dotato di un CUP;
b) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra
l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
c) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la
delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve
essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e
visti, in particolare:
a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che
regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che, ai sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014,
aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011, e la relativa errata
corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011;
Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha
approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente
licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO),
costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, che, all'art. 7,
comma 3, ha autorizzato la spesa di 150 milioni di euro per l'anno
2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006, quale cofinanziamento delle
politiche a favore del trasporto pubblico;
Visto il disegno di legge di bilancio 2018 - A.C. 4768 che, nel
testo approvato dalla Camera dei deputati in data odierna e trasmesso
in pari data al Senato della Repubblica per la successiva
approvazione in seconda lettura - decreto-legge S.2960-B, ha
previsto, tra l'altro, che «le risorse destinate agli interventi di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate
anche per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa,
compreso il materiale rotabile»;
Viste le delibere del 29 settembre 2004, n. 56, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2005, e del 27 marzo 2008, n. 25,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2009 e la relativa
errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 2009,
con le quali questo Comitato, per l'intervento denominato
«Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta
Sesto FS-Monza Bettola», ha rispettivamente:
a) approvato il progetto preliminare, del costo di 174,942
milioni di euro (IVA inclusa) di cui 86 milioni di euro (IVA inclusa)
per materiale rotabile, e assegnato un contributo, in termini di
volume d'investimenti, di 54 milioni di euro, imputato sulle risorse
recate dall'art. 13 della legge del 1° agosto 2002, n. 166;
b) approvato il progetto definitivo, del costo di 205,942 milioni
di euro (IVA inclusa) di cui 86 milioni di euro (IVA inclusa) per
materiale rotabile, confermando il contributo, e preso atto delle
risorse destinate al relativo finanziamento, pari a complessivi
205,95 milioni di euro;
Vista la delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2017, con la quale e' stato approvato il
Piano operativo infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, nel cui ambito e' stato previsto il finanziamento di
23,30 milioni di euro per l'intervento «Metropolitana M1 Sesto
FS-Monza Bettola», a carico delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione (FSC) 2014-2020;
Vista la nota del 3 maggio 2016, n. 17449, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, per la
linea M1 della metropolitana di Milano, tratta Sesto FS-Monza
Bettola, l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione
utile di questo Comitato della proposta di:
a) trasferimento alla linea M1 dei contributi precedentemente
assegnati alla linea M3 della medesima metropolitana, tratta
Maciachini - Comasina, ai sensi della legge del 26 febbraio 1992, n.
211, e non utilizzati;
b) assegnazione di nuovi contributi a valere sulle risorse del
fondo di cui all'art. 1, comma 88, della legge del 27 dicembre 2013,
n. 147, resi disponibili dall'art. 1, comma 228, della legge del 23
dicembre 2014, n. 190, «legge di stabilita' 2015», e allora destinati
esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree
metropolitane;
c) autorizzazione all'utilizzo integrale dei ribassi di gara;
Vista la nota del 15 luglio 2016, n. 4887, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti
e trasmesso documentazione inerente la proposta sopra citata;
Vista la nota del 12 giugno 2017, n. 23371, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso
un'ulteriore istruttoria inerente la linea M1 della metropolitana di
Milano, tratta Sesto FS-Monza Bettola, alla luce della rilevata
impossibilita' di assegnare finanziamenti ad un intervento del
Programma infrastrutture strategiche i cui progetti preliminare e
definitivo erano stati approvati da questo Comitato, prescindendo
dalla contestuale approvazione della variante che determina sia la
predetta assegnazione di finanziamenti sia l'autorizzazione
all'utilizzo integrale dei ribassi d'asta;
Viste le integrazioni di tale ultima istruttoria di cui alle
comunicazioni di posta elettronica assunte al protocollo DIPE del 20
giugno 2017, n. 3080, e del 30 agosto 2017, n. 4212, nonche' alle
note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto
2017, n. 5683, e del 24 ottobre 2017, n. 7329;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare che:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
a. il progetto definitivo approvato comprendeva il prolungamento
della linea 1 della metropolitana per una lunghezza di circa 1.819
metri, la realizzazione delle stazioni di Sesto Restellone e
Cinisello-Monza, l'asta di manovra di quest'ultima stazione e
l'acquisto di nove treni;
b. i citati nove treni sono stati acquistati e immessi in
esercizio sull'esistente tratta di linea 1 e che quindi restava da
realizzare la parte infrastrutturale del suddetto prolungamento;
c. la citata parte infrastrutturale del prolungamento
comprendeva, tra l'altro, un tratto di galleria, denominato
«tronchino ATM» e destinato ad asta di manovra provvisoria per il
ricovero dei treni in occasione dell'EXPO iniziata il 1° maggio 2015,
nonche' la relativa sistemazione superficiale, che interessava uno
degli assi piu' importanti di collegamento alla tangenziale est,
nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni;
d. i lavori del prolungamento in questione sono stati affidati a
maggio 2011 e che nel corso degli stessi sono stati sottoscritti 3
atti di sottomissione per l'esecuzione di ulteriori interventi
comprensivi, tra l'altro, di attivita' d'impermeabilizzazione del
terreno per gran parte dei manufatti interrati ai fini del
contenimento della falda acquifera, innalzatasi rispetto a quanto
previsto nel progetto esecutivo, di attivita' di trasporto e
accatastamento di terreno, di rimozione e smaltimento dei materiali
rinvenuti nel corso delle attivita' di bonifica bellica, di
conferimento terre e di maggiori opere per la protezione di un
immobile;
e. a causa di gravi inadempienze e di ritardi accumulati, a marzo
2015, dopo l'espletamento della procedura prevista dall'art. 136 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto d'appalto e' stato
risolto ed e' stata verificata l'entita' delle opere realizzate, pari
a circa il 46 per cento del totale dei lavori;
f. l'innalzamento della falda ha raggiunto i valori massimi
storici nel periodo ottobre 2014-marzo 2015, con allagamento
dell'intera linea nelle tratte gia' realizzate, e che tale situazione
ha reso necessario elaborare una variante per interventi di
consolidamento e impermeabilizzazione su manufatti a cielo aperto e
su scavi a foro cieco in parte gia' realizzati nonche' sulla porzione
centrale di tre delle gallerie previste dal progetto e da scavare ex
novo;
g. oltre ai suddetti interventi di consolidamento e
impermeabilizzazione, nella variante e' incluso l'impianto di
segnalamento e automazione, come richiesto dalla prescrizione 19
della delibera n. 25 del 2008, che imponeva l'adeguamento di tale
impianto a quello che, all'epoca, era in procinto di essere
introdotto sulla tratta gia' operativa della linea 1;
h. con voto del 21 dicembre 2016, n. 79, il Comitato tecnico
permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi si e' espresso favorevolmente sull'intervento, con
prescrizioni;
i. la variante in questione, relativa ad una differente modalita'
di realizzazione delle opere, non ha interessato la localizzazione
dell'intervento, non richiede ulteriori attivita' autorizzative in
quanto, come dichiarato dal responsabile unico di progetto (RUP), non
sussistono vincoli di natura paesaggistica, archeologica e
ambientale;
j. la variante non determina significative variazioni nelle
interferenze gia' considerate nel progetto definitivo gia' approvato.
k. la variante non modifica l'elenco delle ditte gia' oggetto
dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita';
l. l'unica ditta interessata dal solo aumento della superficie di
occupazione temporanea, a seguito della diversa modalita' di
esecuzione di un tratto di galleria, ha ricevuto espressa
comunicazione e che e' in corso di definizione l'adeguamento
dell'accordo bonario precedentemente sottoscritto per la
quantificazione della nuova indennita' da corrispondere;
sotto l'aspetto attuativo:
a. il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' il Comune di
Milano, tramite la sua controllata Metropolitana Milanese S.p.A.
(MM), alla quale, per la parte infrastrutturale dell'opera, lo stesso
comune ha affidato al RUP lo svolgimento delle attivita' di
progettazione esecutiva per l'appalto integrato, acquisizione
immobili, supporto tecnico-amministrativo, direzione lavori,
validazione, collaudo delle opere e supporto;
b. a seguito dell'intervenuta risoluzione dell'iniziale contratto
per l'affidamento dei lavori, la realizzazione del «tronchino ATM»,
da terminare in vista dell'EXPO, e' stata affidata direttamente ai
sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
163 del 2006, previa autorizzazione del Commissario delegato del
Governo per EXPO 2015, individuando un appaltatore che, tra l'altro,
fosse immediatamente disponibile;
c. la relativa sistemazione superficiale e' stata anch'essa
affidata anticipatamente, con specifico bando di gara, in quanto
interessava uno degli assi piu' importanti di collegamento alla
tangenziale est nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni, che
risultava interrotto, con scavi aperti, dal 2012;
d. analogamente, le attivita' di trasporto e fornitura del
materiale da rinterro sono state affidate, previa pubblicazione su
uno specifico bando;
e. per gli impianti di segnalamento, telecomando e controllo
viaggiatori, che dovevano essere in linea con quelli gia' installati
sulla tratta esistente, e' stato deciso di procedere a gare d'appalto
distinte della principale e che, in particolare, e' stato affidato
direttamente ad Alstom Ferroviaria S.p.A. il nuovo sistema di
segnalamento e telecomando, mentre per l'impianto di controllo
viaggiatori si procedera' con trattativa privata, in quanto da
uniformare con il sistema gia' in uso da parte di ATM (l'Azienda
trasporti milanesi e' la societa' di proprieta' del Comune di Milano
e gestore del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo) e Trenord
s.r.l. (societa' partecipata al 50 per cento da Trenitalia e da
Ferrovie Nord Milano S.p.A. e attiva nel settore del trasporto
ferroviario passeggeri della Regione Lombardia);
f. relativamente ai lavori infrastrutturali, in applicazione
dell'art. 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' stata
verificata la disponibilita' delle imprese che hanno partecipato alla
gara iniziale, sino alla quinta posizione della graduatoria, al
subentro all'impresa inadempiente, alle stesse condizioni del
contratto originario;
g. ad esito di tale verifica, il 5 giugno 2017 e' stato
sottoscritto il contratto con l'impresa subentrante, prevedendo che
la consegna dei lavori sia «subordinata al concretizzarsi dei
presupposti cui e' condizionata l'efficacia» del contratto stesso «e,
quindi, all'intervenuto perfezionamento del rifinanziamento delle
opere»;
h. sono in corso di stipula la convenzione tra MM e Autostrade
per l'Italia S.p.A. per l'autorizzazione alla realizzazione di un
manufatto e del tratto di galleria in sottopasso alla sede
autostradale e la convenzione tra MM e Milano Serravalle-Milano
Tangenziali S.p.A. per disciplinare i rapporti derivanti
dall'attraversamento sotterraneo dello svincolo Cinisello Nord;
i. oltre ai lavori eseguiti dall'appaltatore iniziale, pari al
citato 46 per cento circa del totale dei lavori, il «tronchino ATM»
e' stato realizzato in tempo utile per l'EXPO, i lavori di
sistemazione superficiale sopra richiamati sono stati conclusi a
marzo 2016 e le attivita' di trasporto e fornitura del materiale da
rinterro sono state terminate, mentre per la rimanente parte
dell'intervento i lavori sono stati ripresi a giugno 2017 e se ne
prevede la conclusione nel mese di ottobre 2019;
sotto l'aspetto finanziario:
a. come riportato nella citata delibera n. 25 del 2008, il
progetto definitivo approvato da questo Comitato e del costo totale
di 205,942 milioni di euro, era finanziato a carico delle seguenti
tipologie di risorse, per un importo complessivo che superava quello
del progetto stesso:

===================================================================
| |Importi (milioni |
| Tipologia di fondi | di euro) |
+===============================================+=================+
|Legge Obiettivo (del CIPE n. 56/04) | 54,000|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|Regione Lombardia | 19,120|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|Provincia di Milano | 11,360|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|Comune di Milano | 24,080|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|Comune di Monza | 7,920|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|Comune di Sesto S.G. | 7,920|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|ATM S.p.A. | 8,950|
+-----------------------------------------------+-----------------+
| Totale parziale | 133,350|
+-----------------------------------------------+-----------------+
|Risorse decreto-legge n. 159/2007, art. 7, | |
|comma 3 | 72,600|
+-----------------------------------------------+-----------------+
| Totale generale | 205,950|
+-----------------------------------------------+-----------------+

b. il 22 settembre 2004 la Regione Lombardia, la Provincia di
Milano e i Comuni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San
Giovanni hanno sottoscritto un accordo con il quale si sono impegnati
alla copertura del 40 per cento del costo di realizzazione del
progetto preliminare relativo all'intervento in esame, comprensivo
del relativo materiale rotabile, definendone la ripartizione;
c. aggiornando il suddetto accordo, il 9 dicembre 2009 gli Enti
sopra citati hanno definito tempi e modalita' per la realizzazione
dell'intervento, conformemente al progetto definitivo approvato da
questo Comitato, e hanno dato atto, tra l'altro:
1. che le risorse disponibili, imputate come esposto nella
tabella sopra riportata, superavano di 8.000 euro il costo
dell'intervento e hanno concordato che tale somma sarebbe rimasta a
disposizione fino alla conclusione dell'intervento, per fronteggiare
eventuali imprevisti;
2. che era destinato all'acquisto di treni il finanziamento di
8,950 milioni di euro a carico di ATM S.p.A., la quota di 4,450
milioni di euro del finanziamento a carico del Comune di Milano e i
72,600 milioni di euro finanziati ai sensi del citato decreto-legge
n. 159 del 2007;
3. che la destinazione dei finanziamenti disponibili era quindi
individuata come segue:

+------------+-----------------+----------------+------------------+
| (importi in milioni di euro)|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Enti | Finanzia- mento| Quota finanz.to| Quota finanz.to|
|finanziatori| complessivo|infra- struttura| rotabile|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Stato | 126,600| 54,000| 72,600|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Regione | | | |
|Lombardia | 19,120| 19,120| |
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Provincia di| | | |
|Milano | 11,360| 11,360| |
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Comune di | | | |
|Milano | 24,080| 19,630| 4,450|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Comune di | | | |
|Monza | 7,920| 7,920| |
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|Comune di | | | |
|Sesto S.G. | 7,920| 7,920| |
+------------+-----------------+----------------+------------------+
|ATM S.p.A. | 8,950| | 8,950|
+------------+-----------------+----------------+------------------+
| Totale| 205,950| 119,950| 86,000|
+------------+-----------------+----------------+------------------+

4. che, in caso di contributi assegnati superiori agli importi
effettivamente spesi, gli eventuali residui finanziari saranno
ripartiti pro quota tra gli enti finanziatori dopo il collaudo finale
tecnico-amministrativo dell'infrastruttura;
d. il contratto di fornitura dei 9 treni, del costo iniziale di
86 milioni di euro, IVA inclusa, e' stato poi sottoscritto per un
costo di 72,600 milioni di euro, al netto di IVA, recuperabile da
parte di ATM S.p.A., soggetto attuatore del contratto in questione;
e. per il finanziamento della suddetta fornitura e' stato erogato
il contributo statale di 72,600 milioni di euro e che per
l'attrezzaggio dei veicoli sono stati utilizzati 2,650 milioni di
euro, a valere sul contributo di 4,450 milioni di euro del Comune di
Milano di cui alla precedente tabella, senza utilizzare la quota di
finanziamento resa disponibile da ATM S.p.A., pari ai citati 8,950
milioni di euro, che e' stata quindi destinata all'acquisto di
materiale rotabile per altro intervento;
f. secondo quanto previsto dal progetto definitivo approvato da
questo Comitato, al netto dei suddetti 86 milioni di euro
inizialmente previsti per l'acquisto del materiale rotabile, il costo
della sola parte infrastrutturale del progetto stesso ammontava a
119,942 milioni di euro, IVA inclusa;
g. nell'ambito dei citati 119,942 milioni di euro, il valore
delle opere da mettere a gara ammontava a 89,595 milioni di euro e
che tale importo e' stato poi rideterminato in 89,712 milioni di
euro, a seguito dell'adeguamento del progetto definitivo alle
prescrizioni dettate dal CIPE nonche' a seguito di alcuni affinamenti
progettuali (quali la differente posizione delle scale d'uscita e
lievi modifiche alle sistemazioni superficiali);
h. l'intervento e' stato aggiudicato per 61,044 milioni di euro,
dando luogo a ribassi d'asta per 28,668 milioni di euro;
i. tenuto conto del costo di aggiudicazione dei lavori per i
citati 61,044 milioni di euro e delle somme a disposizione, pari a
28,311 milioni di euro, il costo complessivo del progetto dopo la
gara ammontava a 89,355 milioni di euro;
j. a seguito della sottoscrizione dei 3 atti di sottomissione,
dell'accordo bonario del 30 ottobre 2013, sottoscritto a fronte delle
riserve iscritte dall'appaltatore per i lavori eseguiti fino al 31
dicembre 2012, degli extra costi per i citati interventi urgenti
connessi alla configurazione EXPO, di costi aggiuntivi (fra i quali
gli espropri, i rimborsi alle aziende di pubblici servizi, gli
imprevisti e gli oneri per progettazione e direzione lavori), il
costo aggiornato del progetto ammonta a 143,249 milioni di euro, con
un incremento complessivo di 53,894 milioni di euro rispetto ai
succitati 89,355 milioni di euro;
k. tale incremento di costo di 53,894 milioni di euro trova
copertura per:
1. 28,668 milioni di euro a valere sulle economie di gara sopra
richiamate;
2. 1,919 milioni di euro a valere sulle «ulteriori somme
disponibili» evidenziate nel quadro economico dell'intervento,
derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dopo
l'aggiudicazione della gara;
3. 23,307 milioni di euro a valere sui fondi del Programma
operativo infrastrutture di cui alla delibera di questo Comitato n.
54 del 2016;
l. nel contenzioso con l'appaltatore originario, oppostosi alla
risoluzione del contratto, sono state avviate le attivita' per
l'escussione della polizza stipulata a garanzia della cauzione
prevista dal contratto, che ammonta a 6,294 milioni di euro, e per il
rimborso in danno dei maggiori oneri sostenuti e da sostenere per
effetto di tale risoluzione;
m. gli eventuali rimborsi che dovrebbero essere riconosciuti
potranno rappresentare una compensazione al finanziamento ora da
richiedere per il completamento dell'intervento, ma che, pur
ritenendo che non sussistano condizioni di soccombenza della stazione
appaltante, i rimborsi in questione non sono stati considerati in
quanto non certi ne' in termini di entita' ne' di disponibilita';
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del
30 aprile 2012, n. 62;
Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la
seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste
a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del
Comitato;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Approvazione variante
1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.
216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da
cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in
particolare dell'art. 169, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 163
del 2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, e' approvata,
con le prescrizioni di cui al successivo punto 4.1, la variante di
cui in premessa all'intervento di «Prolungamento della linea
metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola», il
cui progetto definitivo e' stato approvato con la delibera di questo
Comitato n. 25 del 2008.
1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto
approvato.
1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163
del 2006 e successive modificazioni, l'importo di 143.249.040,49
euro, IVA inclusa, costituisce il limite di spesa della parte
infrastrutturale dell'intervento di «Prolungamento della linea
metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola»,
comprensivo della variante approvata al punto 1.1.
2. Autorizzazione utilizzo ribassi d'asta
Per il finanziamento della variante di cui al precedente punto 1.1
e' autorizzato l'utilizzo dei ribassi d'asta conseguiti, pari a
28,668 milioni di euro.
3. Finanziamenti
3.1 La copertura finanziaria del limite di spesa di 143,249 milioni
di euro, IVA inclusa, di cui al precedente punto 1.3 e' cosi'
articolata:

+----------------+--------------------------+-----------------------+
| (importi in milioni di euro) |
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Enti | | |
|finanziatori | Finanziamenti parziali| Finanziamenti totali|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Stato: 1. | | |
|legge obiettivo | | |
|(delibera CIPE | | |
|n. 56/2004) 2.| | |
|risorse FSC | | |
|2014-2020 | | |
|(delibera CIPE | | |
|n. 54/2016) | 54,000 23,300| 77,300|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Regione | | |
|Lombardia | | 19,120|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Provincia di | | |
|Milano | | 11,360|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Comune di Milano| | 19,630|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Comune di Monza | | 7,920|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
|Comune di Sesto | | |
|S.G. | | 7,920|
+----------------+--------------------------+-----------------------+
| Totale| 143,250|
+----------------+--------------------------+-----------------------+

4. Prescrizioni
4.1 Come richiesto dal Comitato tecnico permanente per la sicurezza
dei sistemi di trasporto ad impianti fissi:
a) il costo degli impianti di segnalamento, telecomando e
telecomunicazione contrattualizzati con Alstom Ferroviaria S.p.A.,
dovra' essere congruito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro l'importo massimo ammissibile di 10,565 milioni di
euro, previa presentazione della relativa documentazione
giustificativa da parte del soggetto aggiudicatore;
b) il costo dell'impianto di controllo viaggiatori dovra' essere
congruito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
l'importo massimo ammissibile di 1,6 milioni di euro, previa
presentazione della relativa documentazione giustificativa da parte
del soggetto aggiudicatore;
c) il costo delle «opere complementari e completamento impianti»,
pari a 1,2 milioni di euro, dovra' essere congruito dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, previa presentazione della
relativa documentazione giustificativa da parte del soggetto
aggiudicatore;
d) nell'ambito dell'accordo bonario sottoscritto il 30 ottobre
2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potra'
ritenere ammissibili a finanziamento solo gli importi afferenti
lavori e forniture, che dovranno ugualmente essere congruiti dal
predetto Ministero, previa presentazione della relativa
documentazione giustificativa da parte del soggetto aggiudicatore.
4.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra'
aggiornare la Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e il
Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla valutazione
dei costi e dell'accordo di cui al precedente punto 4.1, nonche' in
merito alla definizione del contenzioso con l'iniziale appaltatore e
alle somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere
a ristoro dei danni da lui causati.
4.3 Dopo il collaudo tecnico-amministrativo finale dell'opera, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' trasmettere
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE il resoconto dei
finanziamenti destinati all'opera stessa, sia per la parte relativa
all'infrastruttura sia per il materiale rotabile, e dei relativi
utilizzi, per consentire il riparto pro quota, tra gli enti
finanziatori, degli eventuali finanziamenti non utilizzati, come
previsto dall'accordo del 9 dicembre 2009 citato in premessa.
5. Disposizioni finali
5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei
documenti componenti la variante di cui al precedente punto 1.1.
5.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a
svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo
Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003
sopra richiamata.
5.3 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto
di cui al punto 1.1 dovra' essere stipulato apposito Protocollo di
legalita' tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore
e l'appaltatore, ai sensi della delibera n. 62 del 2015, punto 3.1.
5.4 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per
minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto
aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo Comitato flussi
costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della
legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei
dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria
generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso
decreto legislativo n. 229 del 2011, articoli 6 e 7.
5.5 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 15 del 2015,
prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 e
richiamata in premessa, le modalita' di controllo dei flussi
finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
5.6 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il
CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il segretario: Lotti

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
255


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