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DECRETO del 28/12/2017
Adozione del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphiaminuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzodella sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima dellamaglia della rete e della distanza dalla costa - Reg.(CE)n.1967/2006, articoli da 9 a 13. (18A02298)

Pubblicato su: G.U. n. 79 del 05/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105
del 27 febbraio 2013, recante le disposizioni relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135
;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143
del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177
;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./
fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di
livello generale di direttore della Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura;
Visto il reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96
;
Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto
della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite
un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli
Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione -
articoli 18 e 19;
Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Visto il reg. (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i
principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonche' il contenuto
dei medesimi;
Viste le precorse comunicazioni, da ultimo nota Ref.
Ares(2017)627260 del 3 febbraio 2017, con la quale la Commissione
europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, ha
individuato alcune carenze di natura scientifica connesse alla
richiesta di deroga, rilevando, in particolare, la necessita' di
apportare integrazioni migliorative al Piano di gestione in
questione, al fine di permettere l'avvio della procedura per la
decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al
regolamento (CE) n. 1967/2006;
Tenuto conto che questa Amministrazione ha provveduto compiutamente
ad apportare le richieste integrazioni tese a completare il Piano di
gestione indicato in oggetto, cosi' come comunicate ai competenti
uffici della Commissione europea con nota n. 0005359 in data 15 marzo
2017;
Tenuto conto che permangono le difficili condizioni
socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle
imprese operanti nel predetto Compartimento di Manfredonia;
Tenuto conto che nel Compartimento marittimo di Manfredonia la
pesca del rossetto (Aphia minuta) non puo' essere praticata con altri
attrezzi, che non presenta un impatto significativo sugli habitat
protetti ed e' molto selettiva, poiche' le sciabiche vengono calate
nella colonna d'acqua e non entrano in contatto col fondo marino;
Considerato che nell'allegato Piano di gestione viene rispettato
l'impegno assunto dall'Unione europea volto ad applicare una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e
conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a
garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerato che l'attivita' di pesca in questione puo' essere
prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e,
pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni;
Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta peschereccia, che
negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita da
complessive n. 100 imbarcazioni di cui alla tabella n. 20
dell'allegato Piano di gestione;

Decreta:

Art. 1

1. E' adottato il Piano di gestione nazionale per la pesca del
rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia
con l'utilizzo della sciabica da natante in deroga all'art. 9
(dimensione minima delle maglie) e all'art. 13 (distanza dalla costa)
del regolamento (CE) n. 1967/2006.
2. La validita' del Piano di gestione di cui all'allegato A) del
presente decreto, decorre dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
3. L'utilizzo della sciabica da natante per la pesca del rossetto
(Aphia minuta) nel Compartimento di Manfredonia, cosi' come descritta
nel Piano di gestione di cui all'art. 1, potra' essere consentito
solo dopo la decisione della Commissione europea di autorizzazione
prevista dall'art. 13, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1967/2006, in
materia di valori minimi di distanza e profondita' per l'uso degli
attrezzi da pesca.
Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto
di competenza e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 28 dicembre 2017

Il direttore generale: Rigillo


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