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DECRETO del 22/03/2018
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni. (18A02285)

Pubblicato su: G.U. n. 72 del 27/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22
dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398
, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare
nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il dipartimento del Tesoro
deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei
prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del
Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del
Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale
del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso
di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro
dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del
direttore generale del Tesoro;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli
atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003 n. 398
, relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per
la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di. Stato;
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di
rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui
mercati monetari dell'area euro;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
marzo 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a euro 40.559 milioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
, nonche' del decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 29 marzo 2018 l'emissione dei buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati BOT) a 183 giorni con scadenza 28
settembre 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000
milioni di euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, e' altresi' disposta
l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli
di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto
ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse,
secondo le modalita' specificate ai successivi articoli 15 e 16 del
presente decreto.


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