DECRETO del 07/03/2018 Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle IsoleTremiti. (18A02093)
Pubblicato su: G.U. n. 71 del 26/03/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente; Vista la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Isole Tremiti in data 22 settembre 2017, n. 36; Vista la nota n. 5361 del 7 settembre 2017 e la nota di sollecito n. 405 del 22 gennaio 2018 con le quali si chiedeva alla Regione Puglia l'emissione del parere di competenza; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 32048/17 - Circ.Traff. - area III del 5 febbraio 2018; Vista la nota del 13 febbraio 2018 dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Vista la nota del direttore generale per la Sicurezza stradale n. 1409 del 2 marzo 2018; Decreta: Art. 1 Divieto Dal 30 marzo 2018 al 30 settembre 2018 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso. Versione PDF |