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DECRETO del 06/03/2018
Integrazione del decreto 18 ottobre 2013, recante: «Approvazionedelle specifiche tecniche per la creazione di programmi informaticifinalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce dapresentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematicao su supporto informatico». (18A02089)

Pubblicato su: G.U. n. 69 del 23/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581
, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge
28 dicembre 1993, n. 580
;
Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1 e
l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli
per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle
notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di
deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato
con decreto ministeriale 13 settembre 2017, recante le specifiche
tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla
compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio
del registro delle imprese per via telematica o su supporto
informatico;
Considerata la necessita' di integrare le specifiche tecniche in
essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle
corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e
variazioni intervenuti;
Considerata la necessita' di adeguare le ridette specifiche per
variazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale
(tabella VRT) connesse all'accorpamento di alcune camere di
commercio;
Considerata la necessita' di introdurre nuovi codici nella tabella
DOC («tabella tipo documento»), e piu' specificamente il codice DNF
(«dichiarazione di carattere non finanziario») e il codice ANF
(«attestazione per dichiarazione non finanziaria»), per l'esecuzione
degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 3, comma 1 e
seguenti e dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 254/2016
(«Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte
di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni»);
Considerata altresi' l'opportunita' di variare la declaratoria del
codice RAZ nelle tabelle CAM («cariche e qualifiche») e ORG («organi
sociali e cariche») da «rappresentante degli azionisti» a
«rappresentante comune soci», al fine di consentirne l'utilizzo anche
per le SRL;
Ritenuto opportuno eliminare dalla tabella CPS («tabella tipo
sezione») il codice ALT («altre tipologie di cooperative»);
Acquisito, relativamente al punto che precede, il parere favorevole
della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali;
Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di
commercio;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al
decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal
decreto ministeriale 13 settembre 2017, elencate nell'allegato A al
presente decreto.
2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con
decorrenza dal 13 marzo 2018. A partire dal 13 aprile 2018 non
potranno piu' essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle
specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.
3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate quale
risultanti agli esiti del presente decreto e' eseguita sul sito
internet di questa amministrazione, www.sviluppoeconomico.gov.it
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato sito internet del
Ministero.

Roma, 6 marzo 2018

Il direttore generale: Fiorentino


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