DECRETO LEGISLATIVO n. 21 del 01/03/2018 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva dicodice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85,lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046)
Pubblicato su: G.U. n. 68 del 22/03/2018 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera q); Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; Visto il codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Principio della riserva di codice 1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Principio della riserva di codice). - Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.». Versione PDF |