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DECRETO LEGISLATIVO n. 21 del 01/03/2018
Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva dicodice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85,lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046)

Pubblicato su: G.U. n. 68 del 22/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione, sia
pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia
penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera
q);
Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398
;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43
, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale;
Visto il codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309
, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalita' mafiosa;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 febbraio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio della riserva di codice

1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398
, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Principio della riserva di codice). - Nuove
disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte
nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».


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