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DECRETO LEGISLATIVO n. 20 del 23/02/2018
Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativasui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentarebiologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g),della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 dellalegge 12 agosto 2016, n. 170. (18G00045)

Pubblicato su: G.U. n. 67 del 21/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e, in
particolare, gli articoli 5 e 7;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in
particolare, l'articolo 2;
Visto l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n.
296
;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124
, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a);
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009,
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n.
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5
settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per
quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i
controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8
dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di
importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante
attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in
materia di produzione agricola e ed agroalimentare con metodo
biologico;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2000 e, in particolare, l'articolo 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26
ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare
per la semplificazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;

E m a n a


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto,
in conformita' alla normativa dell'Unione europea, contiene i
principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione
e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle
attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione,
importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura
biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce testo
unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo
5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
2. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi
territori, per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche e
amministrative in materia di produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura, effettuata con il metodo biologico.


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