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ORDINANZA del 26/02/2018
Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 7 dicembre2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini dellaricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo,Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto2016 e FINTECNA per l'individuazione del personale da adibire alleattivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate afronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventisismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo,Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 49). (18A01923)

Pubblicato su: G.U. n. 66 del 20/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016
in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre
2017 con il quale l'on. Paola De Micheli e' stata nominata
Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini
della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a
far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229
, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in
particolare:
- l'art. 1, comma 3, in forza del quale nell'assolvimento
dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica
del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario
provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri
previsti dal medesimo decreto-legge ed opera con i poteri di cui al
predetto decreto anche in relazione alla ricostruzione conseguente
agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai
territori di cui al comma 1;
- l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il
Commissario straordinario del governo svolge le funzioni di
coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di
opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del
medesimo decreto legge;
- l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito
della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;
- l'art. 3, comma 1, il quale prevede, fra l'altro: "Per la
gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli
enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio
speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario,
d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'art. 1, comma 6,
predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano
l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del personale
destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle
stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da
parte di altre pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3, comma 2, il quale prevede che, ai fini di cui al
comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2,
possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione,
nel limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50, comma 3;
- l'art. 14, comma 1, il quale prevede: "Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il
finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle
strutture, nei Comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o
educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle
strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici municipali,
delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni; a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018,
per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative
delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016; b) delle opere di difesa del suolo e
delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione; c) degli edifici privati ad uso
pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie,
archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati
agli immobili di cui alla lettera a); d) degli interventi di
riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi
nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine
di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali";
- l'art. 14, comma 2, lettera a), secondo cui, al fine di dare
attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede
a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo
degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto
degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro
Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento in base alla risorse disponibili;
- l'art. 14, comma 2, lettera a-bis) secondo cui, al fine di dare
attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede
a predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il
ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo
svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o
didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale,
nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma 2 limitatamente
a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- l'art. 14, comma 3-bis, in forza del quale: "Gli interventi
funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis)
del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di
lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del
Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto
definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del
presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori
economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal
terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti
in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe antimafia di cui al citato art. 30. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
.".
- l'art. 50, comma 2, in forza del quale: "Ferma restando la
dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo'
avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di
duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso
gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale
centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio,
sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2";
- l'art. 50, comma 3, lettera c), in forza del quale le
duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono
individuate, oltre che sulla base di quanto disposto dalle lettere a)
e b), sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna
s.p.a., o societa' da questa interamente controllata, per assicurare
il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche;
- l'art. 50, comma 8, in forza del quale: "all'attuazione del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'art. 52, nei limiti di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si
fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di
cui all'art. 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";
Vista l'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante "Approvazione
degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a e con l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante "Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2017;
Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante "Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del
programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018»", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
12 aprile 2017;
Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante "Modifiche
all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di
attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016,
modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione
degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n.
1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017;
Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 recante "Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per
evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche";
Vista la Convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 tra il
Commissario straordinario del governo e la societa' Fintecna S.p.A.,
in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, per
l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto
tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visto il protocollo di legalita' sottoscritto in data 27 luglio
2017 fra la Struttura di missione ex art. 30 del d. legge n. 189 del
2016 ed il commissario straordinario che, in particolare, all'art. 7
prevede un'integrazione tra l'anagrafe antimafia degli esecutori e
l'applicativo per la gestione delle notifiche preliminari (SINPOL)
nonche' la realizzazione di software per la gestione del settimanale
di cantiere;
Considerata l'esigenza di procedere ad una rimodulazione del quadro
economico allegato alla convenzione al fine di meglio rispondere alle
esigenze di collaborazione e di rendicontazione tra FINTECNA e il
Commissario Straordinario, sostituendo l' "allegato A" con l'
"allegato A-bis: nuovo quadro economico" che, senza incidere
sull'ammontare del corrispettivo massimo stanziato per ciascuno degli
anni di durata della convenzione, prevede una riduzione della voce
logistica ed un corrispondente incremento della voce sviluppo
software, per esigenze di implementazione della piattaforma
informatica della Struttura commissariale;
Considerata, altresi', l'esigenza, nel contesto di emergenza e di
eccezionalita' degli interventi richiesti, nonche' per la peculiare
natura e complessita' delle attivita' da espletarsi in un arco
temporale limitato, di impegnare risorse umane in possesso delle
necessarie esperienze e qualificazioni tecnico-specialistiche per le
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a
fronteggiare le esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici,
di modificare l'art. 4, paragrafo 2, prevedendo la possibilita' di
ricorrere, oltre che alla stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche ad altre tipologie contrattuali con
durata fino alla scadenza della convenzione (31 dicembre 2018);
Vista la proposta di Addendum, il cui schema, unitamente
all'"allegato A-bis: Quadro economico", viene accluso alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni -
Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 30
novembre 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 17 ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e
s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono
efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei Conti;

Dispone:

Art. 1

Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 7 dicembre
2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24
agosto 2016 e FINTECNA per l'individuazione del personale da
adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico
finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

1. E' approvato lo schema di Addendum alla Convenzione del 7
dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini
della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del
24 agosto 2016 e FINTECNA per l'individuazione del personale da
adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria e il relativo allegato "A-bis: Nuovo quadro
economico".
2. Gli atti di cui al precedente comma sono allegati alla presente
ordinanza, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L'Addendum sara' sottoscritto digitalmente dalle parti entro
sette giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177
recante "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69
", dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e dalla Determinazione Commissariale DigitPA
nr. 69/2010.
4. L'Addendum sara' efficace e produttivo di effetti secondo quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge
n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e la
sua durata non potra' superare la data del 31 dicembre 2018.


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