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DECRETO del 27/02/2018
Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). (18A01899)

Pubblicato su: G.U. n. 66 del 20/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, che
istituiva il Sistema nazionale linee-guida;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia di responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie»;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, della predetta legge,
secondo cui «Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione
delle prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche'
dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali»;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10
agosto 2017, n. 186, che ha istituito presso il Ministero della
salute l'elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, per le finalita' di
cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 3, della legge n. 24 del 2017, il
quale dispone che «Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei
compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da
emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. L'Istituto superiore di sanita' pubblica nel
proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
indicati dal SNLG, previa verifica della conformita' della
metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso
Istituto, nonche' della rilevanza delle evidenze scientifiche
dichiarate a supporto delle raccomandazioni»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», con specifico
riferimento all'art. 11, comma 1, lettera a);
Ritenuto, pertanto, di provvedere, ai sensi del predetto art. 5,
comma 3, all'individuazione dei compiti e delle funzioni del Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG);
Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2018 (Rep. atti n. 40/CSR);

Decreta:

Art. 1


Sistema nazionale linee guida

1. Il Sistema nazionale linee guida, di seguito (SNLG) e' istituito
presso l'Istituto superiore di sanita' e costituisce l'unico punto di
accesso alle linee guida di cui all'art. 5 della legge n. 24 del
2017, e ai relativi aggiornamenti.
2. Il SNLG consente la valutazione, l'aggiornamento e la
pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art. 590-sexies del codice penale, come
introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 24 del 2017.


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