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COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per usoumano «Flector» (18A01781)

Pubblicato su: G.U. n. 62 del 15/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Estratto determina AAM/PPA n. 162 del 20 febbraio 2018

Codice pratica N1B/2017/2269BIS.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLECTOR
anche nella forma e confezione di seguito indicata:
Confezione: «180 mg cerotto medicato» 15 cerotti medicati - AIC
n. 027757071 (base 10) 0UH2JH (base 32).
Forma farmaceutica: cerotto medicato.
Principio attivo: diclofenac idrossietilpirrolidina.
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (codice fiscale
10616310156) con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di
Cefalonia, 2 - 26900 Lodi.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinali non
soggetti a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con
gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento
alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219
e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni
normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in
virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora
coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del
medicinale generico.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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