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DECRETO del 22/02/2018
Determinazione e modalita' di allocazione della capacita' distoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 1° aprile 2018- 31 marzo 2019. (18A01799)

Pubblicato su: G.U. n. 62 del 15/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11,
12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di
stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della
modulazione dei consumi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di
coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita'
di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di
direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli
stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito
«decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 28 giugno 2011;
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di
modulazione;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 134
, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del
2012»;
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla strategia
dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas
naturale del 16 febbraio 2016;
Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data
5 febbraio 2018 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard
il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2018-2019,
come per il precedente anno contrattuale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del
23 maggio 2000, n. 164, sussiste l'obbligo di gestire in modo
coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di
working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di
garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
Considerato che, in applicazione alle disposizioni dell'art. 12,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'anno
contrattuale di stoccaggio 2018-2019 lo spazio per lo stoccaggio
minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni
minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di 151,3 milioni
di metri cubi standard;
Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata
che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e' da
destinare a prodotti che amplino l'offerta di flessibilita'
nell'ambito del servizio di stoccaggio;
Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio
in un prodotto di modulazione e di altri prodotti anche al fine di
ampliare l'offerta di flessibilita';
Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di
stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per
il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di
mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali
espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di
stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del
decreto-legge n. 1 del 2012, anche per l'allocazione dei servizi di
capacita' pluriennale nonche' di servizi che amplino l'offerta di
flessibilita';
Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi
del art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14
febbraio 2017, risultano gia' allocati 502 milioni di metri cubi
standard;
Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164
, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di
erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;
Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle societa'
di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive
capacita' disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio
2018-2019;
Considerato che la quota per il servizio di bilanciamento offerto
dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio
e' confermata in 220 milioni di metri cubi standard;

Decreta:

Art. 1

Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164
del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto
legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente (Autorita') determina le modalita' atte a garantire a
tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la
massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in
condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che
svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di
cui al presente decreto.
2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2018 - 31 marzo
2019, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le
procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da
destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di
cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al
medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura di circa 7.645
milioni di standard metri cubi, determinato tenendo conto dei
seguenti due fattori:
a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo
dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel
periodo invernale negli ultimi 10 anni;
b) il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1°
ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della
capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili
nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista
nello stesso periodo e al netto delle esportazioni.
3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di
modulazione di cui al comma 2 e' conclusa dalla societa' Edison
Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella
sua disponibilita'.
4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari a circa
4.717 milioni di metri cubi piu' la quota parte di stoccaggio
minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di
stoccaggio e allocata, sono assegnate dall'impresa maggiore di
stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2018-2019 mediante procedure di
asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, per
servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
5. Lo stoccaggio, di cui ai commi 2 e 4, e' assegnato dalle imprese
di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali
articolata in un'offerta di lotti di capacita' secondo i seguenti
prodotti:
i. un primo che preveda la disponibilita' di capacita' di
iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al
termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;
ii. un secondo che preveda la disponibilita' di capacita' di
iniezione in un mese successivo a quello di conferimento - prodotto
con iniezione mensile.
6. Il calendario delle prime aste e' pubblicato nel sito del
Ministero dello sviluppo economico. Il calendario delle eventuali
aste successive e' definito dalle imprese di stoccaggio su
indicazione dell'Autorita'.
7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri
clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art.
18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e
integrazioni.
8. Per ciascuna asta e' stabilito, secondo modalita' determinate
dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga
conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali
valori non sono resi noti al sistema.
9. Una quota di 800 milioni di standard metri cubi dello spazio di
cui al comma 4 e' destinata a servizi di flessibilita' definiti
dall'impresa maggiore di stoccaggio, da offrire mediante aste, che
rendono disponibile agli utenti prestazioni di punta aggiuntive,
anche relativamente a periodi temporali piu' limitati rispetto
all'intero ciclo di erogazione.


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