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ORDINANZA del 07/03/2018
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentrodella Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamentodella situazione di criticita' determinatasi in conseguenza deglieccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11gennaio 2017 nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 512).(18A01768)

Pubblicato su: G.U. n. 61 del 14/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con
la quale e' stato dichiarato, fino al 13 dicembre 2017, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio
della Regione Puglia;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 463 del 3 luglio 2017;
Vista la nota della Regione Puglia prot. n. 15696 del 15 dicembre
2017 con la quale la medesima Amministrazione regionale ha chiesto
l'adozione di un'apposita ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione,
in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticita' in atto, nonche' la nota prot. n. 996
del 25 gennaio 2018;
Acquisita l'intesa della Regione Puglia con nota prot. n. 1363 del
6 febbraio 2018;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Puglia e' individuata quale amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al
completamento degli interventi necessari per il superamento del
contesto di criticita' determinatosi a seguito degli eventi
richiamati in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dirigente pro-tempore
della Sezione protezione civile della Regione Puglia, e' individuato
quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso
finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il
predetto Dirigente provvede, altresi', alla ricognizione ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti,
ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai
soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 463 del 3 luglio 2017 provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo
quadro economico.
4. Il Dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale delle strutture organizzative della Regione Puglia, nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che
provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle
risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, il predetto Dirigente provvede, fino al
completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 6073, che viene al medesimo intestata
fino al 13 dicembre 2019, salvo proroga da disporsi con apposito
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il
cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli
interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente
di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione
di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5
dell'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tale Piano
deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento
della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle
finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma
6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse
residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Puglia ovvero, ove
si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto
ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento
della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di
attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione
civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza.
10. Il Dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento
del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli


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