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DECRETO del 14/02/2018
Modalita' del riaccertamento straordinario delle regioni previstodall'articolo 1, comma 783, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.(18A01447)

Pubblicato su: G.U. n. 51 del 02/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 783, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale prevede che le regioni che non hanno ancora approvato il
rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualita' con il
rendiconto 2014 previsto dall'art. 3, comma 7, alinea, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
, con delibera della giunta, previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono
entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui,
secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018;
Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
, concernente le modalita' del riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 previste per
gli enti in contabilita' finanziaria soggetti al predetto decreto
legislativo n. 118 del 2011;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 783, della legge n. 205
del 2017, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, concernente le modalita' del riaccertamento
straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla
gestione 2014 e precedenti delle Regioni che non hanno ancora
approvato il rendiconto 2014;

Decreta:

Art. 1

Modalita' del riaccertamento straordinario

1. Le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in
deroga al principio della contestualita' con il rendiconto 2014
previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118
, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018
al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalita'
previste dal medesimo art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118
del 2011 e dal comma 2.
2. Le Regioni di cui al comma 1 provvedono al riaccertamento
straordinario dei residui antecedenti all'esercizio 2015 con
riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, attraverso:
a) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi e
passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono
obbligazioni perfezionate. Non sono cancellati i residui derivanti
dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo del decreto
legislativo n. 118 del 2011. Per ciascun residuo passivo eliminato in
quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, e'
indicata la natura della fonte di copertura, al fine della
conservazione degli eventuali vincoli di destinazione;
b) la cancellazione dei propri residui attivi e passivi
antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre 2017.
Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto
terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e
partite di giro», i residui derivanti dal perimetro sanitario cui si
applica il titolo secondo del decreto legislativo n. 118 del 2011 e i
residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per
ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli
esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118
del 2011.
c) la conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato da
iscrivere in entrata e in spesa del bilancio dell'esercizio 2018,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un
importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui
attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione presunto al 1°
gennaio 2018 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle
lettere a) e b);
d) la variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere a)
e b), della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia
esigibilita' stanziato in bilancio e di altri eventuali
accantonamenti, e della rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato presunto di amministrazione di cui alla
lettera c). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa
degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la
reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
e) la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in
attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui
l'obbligazione e' esigibile, dall'esercizio 2018 e successivi,
secondo i criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese
reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo
esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi
di disavanzo tecnico di cui al comma 3;
f) la rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'
accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in
considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio
2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle
lettere a) e b). L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri
indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di
cui all'allegato n. 4.2.
3. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di
cui al comma 2, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo
esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a
tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al riguardo
si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del
2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si e' determinato
il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di
competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
4. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di
cui al comma 2, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo
esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto
alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui
attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica
tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
5. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 2 e' oggetto di
un unico atto deliberativo.
6. Al termine del riaccertamento straordinario di cui al comma 2
non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui
al comma 1, cui sono allegati i prospetti riguardanti la
rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di
amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 1/R e 2/R, e'
tempestivamente trasmessa al Consiglio.
7. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario e' ripianato secondo le modalita' prevista dal decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio
2018.


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